Quali sono le differenze tra quarantena, isolamento fiduciario e sorveglianza attiva? Quali sono le indennità riconosciute ai lavoratori? Quali sono i requisiti ai fini del riconoscimento della tutela? Come viene effettuato il conguaglio dell’indennità di malattia?
Il Legislatore, con la previsione di cui all’articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, il periodo trascorso dal lavoratore dipendente del settore privato in quarantena:
- con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19;
- in applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
- ovvero per divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.
Al fine di comprendere al meglio la trattazione è necessario precisare determinati concetti, facendo riferimento alla Circolare del 12 ottobre 2020, n. 32850 emanata dal Ministero della Salute:
- la quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi (periodo di 10-14 giorni);
- l’isolamento fiduciario dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione;
- la sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
L’Inps, con il Messaggio del 24 giugno 2020, n. 2584 ha chiarito la disposizione di cui all’articolo 26 del D.L. 18/2020 prevedendo espressamente che la malattia è riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere.
Inoltre, l’Istituto specifica come nulla sia innovato, sotto il profilo previdenziale e contrattuale, in merito alla tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, etc.).
Pertanto, i lavoratori posti in quarantena o isolamento fiduciario, anche con sorveglianza sanitaria, imposti da una autorità sanitaria, avranno diritto alla tutela della malattia e sarà riconosciuta:
- l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore;
- l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore dovrà produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante indicherà gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il certificato dovrà essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica ovvero, nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.
Qualora, al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante posta ordinaria o PEC. In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso.
Invece, nel caso in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19 dovrà farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra infatti nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento (diversamente dallo stato di malattia in genere).
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 D.L. n. 18/2020, il periodo di assenza certificato dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai quali sia stata riconosciuta la disabilità grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero con patologie di particolare gravità, è equiparato a degenza ospedaliera.
A tal proposito, l’Inps ha chiarito che il lavoratore dovrà farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
In tali ipotesi il medico curante dovrà precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in oggetto e l’Inps territorialmente competente verificherà la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo eventualmente ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
Inoltre, è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.
L’Inps è intervenuto nuovamente in materia con il Messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653 chiarendo che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro, presupposto necessario per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, ma sono misure che permettono di tutelare sia il lavoratore che la collettività.
Pertanto, non è possibile riconoscere la tutela della malattia ovvero del ricovero ospedaliero al lavoratore in quarantena ovvero in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, qualora egli continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (smart working, telelavoro, etc.).
L’Istituto, con il medesimo Messaggio 3653/2020, ha stabilito poi che la tutela della malattia, di cui all’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, non è riconosciuta in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, in quanto la tutela di cui sopra può essere riconosciuta solo a fronte di un provvedimento dell’autorità sanitaria.
Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, a favore dei lavoratori residenti o domiciliati in determinati Comuni, per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali. Infatti, i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Inoltre, l’Inps ha sancito la non applicabilità della tutela ex articolo 26 del D.L. 18/2020 per i lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero ed oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero.
Infine, l’Inps con proprio Messaggio del 23 ottobre 2020, n. 3871 ha predisposto le istruzioni operative per il conguaglio dell’indennità di malattia. I datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di quarantena, nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, limitatamente agli eventi di quarantena con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020.
Per la corretta compilazione dei flussi Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MV6 in caso di quarantena;
- MV7 nelle ipotesi di assenza dal lavoro del lavoratore disabile con terapie;
- MV8 nel caso di malattia accertata da COVID-19.
Nel caso, poi, in cui l’importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia) e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità riportate dall’Istituto nel Messaggio sopra citato.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato