Credito d’imposta sanificazione: sono ammessi i test sierologici?

Rientrano tra le spese ammissibili al credito d’imposta sanificazione, le spese sostenute da un’azienda per l’esecuzione di test sierologici ai propri dipendenti con l’obiettivo di tutelare la loro salute?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è secca: no, su tali spese non spetta il credito d’imposta. Le spese sostenute per effettuare i test sierologici ai propri dipendenti non rientrano tra le spese ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 125 della legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

È stata questa la risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con l’interpello n. 510 del 2 novembre 2020, alla domanda di un contribuente (società) operante nel settore dell’edilizia che, avendo sostenuto nel 2020 spese per fare eseguire i test sierologici Covid-19 ai propri dipendenti, chiede se può beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto rilancio).

Come stabilito dall’articolo 125 del Decreto Rilancio, il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei dipendenti e dei clienti.

Con il Provvedimento Protocollo n. 259854 del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui agli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e le modalità per comunicare l’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d) del decreto rilancio.

La circolare del 10 luglio 2020 n. 20/E fornisce invece i primi chiarimenti sulle modalità operative, i termini di utilizzo e le spese sostenute precisando che il comma 2 dell’articolo 125 del decreto rilancio contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese oggetto di agevolazione.

In buona sostanza, per essere ammesse al credito d’imposta, è necessario che le spese sostenute siano riferite alla sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei dipendenti e dei clienti.

A titolo esemplificativo, sono ammissibili al credito d’imposta le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti, visiere, occhiali protettivi e tute di protezione conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previste dalle norme), l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, e l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Ricordiamo che il credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 ed è utilizzabile in compensazione con altri tributi nel modello di pagamento F24, in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto anche parzialmente ad altri soggetti, comprese le banche e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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