Contributi a fondo perduto: dubbi sul concetto di attività prevalente

Il decreto Ristori Bis (DL n. 149/2020) allarga la platea dei contribuenti che possono usufruire del contributo a fondo perduto e introduce specifiche disposizioni differenziate a seconda delle zone gialle, arancioni e rosse. Rimangono tuttavia dubbi riguardo all’attività prevalente: in caso di esercizio di più attività, qual è da considerare prevalente? Cosa succede in caso di spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate?

Come noto, l’art. 1 del decreto Ristori (DL n. 137/2020) ha previsto indennizzi per tutte le imprese interessate dalle misure restrittive del Governo, a patto che l’attività prevalente esercitata rientri nei codici Ateco elencati nell’allegato 1 al decreto. Il decreto Ristori Bis ha integrato l’elenco delle attività agevolabili, inserendo nuovi codici Ateco precedentemente non presenti nel vecchio allegato 1. Pertanto, per i contribuenti localizzati nelle zone gialle non cambierà nulla: riceveranno il contributo se hanno subito ripercussioni sul fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 ed esercitano come attività prevalente una di quelle elencate nell’allegato sopra citato. Per le imprese localizzate in zona arancione, visto che sono state interessate da maggiori restrizioni disposte dal DPCM 3 novembre 2020, valgono le medesime disposizioni introdotte con riferimento alla zona gialla ma con un aumento del contributo del 50% a favore di:

  • gelaterie e pasticcerie (codice Ateco 561030);
  • gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice Ateco 561041);
  • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000);
  • alberghi (codice Ateco 551000).

Per la zona rossa sono previste ulteriori agevolazioni. Infatti, per tutti i contribuenti ivi localizzati valgono le medesime disposizioni introdotte per le zone gialle e arancioni ma, visto che il lockdown ha interessato anche l’area del “commercio al dettaglio e dei servizi alla persona non essenziali”, il contributo sarà esteso ad ulteriori attività (grandi magazzini, svariate attività di commercio al dettaglio, servizi degli istituti di bellezza, agenzie matrimoniali, ecc.).

Ma come già manifestato in occasione del commento al primo decreto Ristori, resta aperto il problema della doppia attività: in caso di esercizio di più attività, qual è da considerare prevalente? Il problema non é di poco conto, visto che per prevalente si intende quella che é stata dichiarata tale, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/1972, nel quadro B del modello di dichiarazione di inizio attività o di variazione AA9/12 (per le persone fisiche) e del modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e che negli anni può essersi verificato uno spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate.  L’Agenzia delle Entrate, nella fase di erogazione dei contributi, farà riferimento esclusivo all’unico dato in suo possesso, ossia quello originariamente comunicato nel quadro B della dichiarazione di inizio attività, oppure concederà al contribuente la possibilità di dimostrare con altri sistemi l’effettiva attività prevalente che può essere variata negli anni successivi?

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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