L’emergenza Covid-19 incide anche sul versamento dell’IMU: è stato infatti cancellato il saldo 2020 per alcuni contribuenti. Chi sono i soggetti esentati dal pagamento? Quali immobili sono oggetto di esenzione? Facciamo il punto.
Il conguaglio dovuto a dicembre deve essere calcolato con le aliquote 2020 deliberate dal Comune. Limitatamente all’anno 2020, l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di tributi comunali dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 e di quello di pubblicazione delle stesse da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 16 novembre 2020.
In caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 entro i termini stabiliti dalla normativa, così come precisato nella circolare 1/DF del 18 marzo 2020, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019.
Si perviene a tale conclusione in ragione di quanto indicato dalla Legge n. 160 del 2019, nonché alla luce del combinato disposto del comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 767, secondo i quali, in caso di mancata approvazione e conseguente pubblicazione nei termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
Cosa cambia con il “Decreto Ristori”?
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo “Decreto Ristori” convertito con modificazioni dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020, è stata confermata l’esenzione per il pagamento della seconda rata IMU ma esclusivamente per alcune categorie di immobili destinate alle attività commerciali colpite dalle nuove misure restrittive disposte dal recente DPCM di ottobre.
L’articolo 177 comma 1 D.L. n.34 del 19 maggio 2020 stabiliva che:
“1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.”
In seguito il c.d. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) considerando il perdurare dell’emergenza aveva esteso l’esenzione anche a saldo ampliando le categorie interessate. L’articolo 78 stabiliva l’esenzione dal versamento del saldo, oltre le 3 categorie sopra elencate anche per:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate(lettera d);
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate(lettera e).”
In aggiunta alle disposizioni di cui sopra, è intervento il c.d. “Decreto Ristori”, che all’art.9 comma 1 sancisce la cancellazione della seconda rata IMU (saldo) per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività qui esercitate.
In ultimo, il Decreto Ristori-bis all’art. 5 ha cancellato il pagamento della seconda rata IMU 2020 relativa agli immobili e relative pertinenze ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.(c.d. zone rosse), nei quali vengono esercitate attività riferite ai codici di cui all’Allegato 2 del medesimo decreto; viene ribadito anche in questo caso che ai fini dell’agevolazione spetta il proprietario dell’immobile deve essere anche gestore dell’attività che vi viene esercitata.
Gleda Kertusha – Centro Studi CGN