Modelli RED e INVCIV 2020: soggetti obbligati e modalità di trasmissione

Con il messaggio n. 3557 del 6 ottobre 2020 l’Inps rende nota la stipula della convenzione con i CAF per la gestione del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ACC.AS/PS) per l’anno 2020.

Ogni anno l’INPS richiede ai pensionati una dichiarazione reddituale (RED) e ai titolari di prestazioni economiche di invalidità civile un’autocertificazione della permanenza dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (INVCIV). Queste dichiarazioni, normate dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1 commi 248 e 249 e dall’articolo 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, vanno effettuate presentando un modello che si differenzia a seconda del tipo di prestazione economica di cui il dichiarante è beneficiario.

La convenzione stipulata tra Inps e CAF, a cui fa riferimento il messaggio del 6 ottobre, riguarda la Campagna RED ordinari 2020 (anno reddito 2019) e solleciti 2019 (anno reddito 2018), oltre alla Campagna INVCIV ordinari 2020.

RED ordinario 2020, redditi anno 2019

È il modello che raccoglie le informazioni reddituali del titolare della prestazione economica ed è richiesto quando quest’ultima preveda un limite di reddito massimo che non può essere superato: ad esempio integrazioni al minimo, assegni per il nucleo familiare, aumenti al minimo, rateo di pensione per “quattordicesima”, ecc. Dal momento che il reddito può variare nel corso degli anni, per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, l’INPS effettua la verifica annuale di tali dati.

I soggetti obbligati alla presentazione del modello RED sono i seguenti:

  • i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all’estero e non imponibile in Italia, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’IRPEF;
  • coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
  • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Non devono, invece, presentare all’INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all’Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e, se previsto, dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l’INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall’Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.

RED solleciti 2019, redditi anno 2018

I soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2019 (cosiddetti “sollecitati”) produrranno la dichiarazione per l’anno reddito 2018.

INV CIV ordinario 2020, riferito all’anno 2019

I soggetti beneficiari di pensione sociale, assegno sociale o assegno sociale sostitutivo di invalidità civile devono presentare la comunicazione di permanenza nel territorio dello Stato italiano e gli eventuali periodi di ricovero, volti a verificare il diritto alle prestazioni (Modello ACC.AS/PS).

Si precisa che per il 2020 l’Inps non ha attivato la Campagna Solleciti Invalidità Civile 2019 (dati richiesti per annualità 2018) e che, parimenti a quanto già previsto lo scorso anno, non sono più richieste neppure le seguenti dichiarazioni:

  • ICRIC ACCOMPAGNAMENTO (Invalidità Civile Ricovero)”: i dati relativi ai ricoveri vengono acquisiti direttamente dal Ministero della Salute.
  • ICRIC FREQUENZA” (Frequenza scolastica dei minori disabili): lo stato di frequenza scolastica viene acquisito direttamente dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
  • ICLAV”(Invalidità Civile LAVoro): il reddito prodotto da attività lavorativa viene acquisito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

In merito alle tempistiche e alle modalità di presentazione, sia i RED che i modelli ACC.AS/PS. dovranno essere presentati all’Inps, entro il 1 marzo 2021, in via telematica attraverso l’assistenza gratuita di un Caf o di un Professionista abilitato oppure tramite identità digitale SPID, accedendo al servizio online dell’INPS.

Sara Leon – Centro Studi CGN