Interpelli, circolari, pareri autorevoli di autori e relatori: un profluvio di norme e interpretazioni che rendono difficoltosa l’applicazione della normativa in materia di agevolazioni edilizie di cui il superbonus del 110% rappresenta l’ultimo bonus in ordine di tempo. Da più parti si insiste per una raccolta ordinata delle norme che si sono succedute nel tempo nonché per l’elaborazione di una guida ragionata per la corretta fruizione dei bonus in materia edile. Di diverso avviso il Direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, che durante l’audizione in Commissione di Vigilanza sull’anagrafe tributaria si è limitato a richiamare le numerose fonti già disponibili, escludendo di fatto qualsiasi intervento di razionalizzazione, sia di carattere normativo sia di prassi. Accantonata l’ipotesi di un intervento di sistematizzazione, si continuerà a collezionare documenti di prassi e guide sull’argomento. Durante il recente Telefisco, sono state affrontate alcune questioni tra le più controverse che vi proponiamo in questo articolo.
Detraibilità compensi amministratore di condominio inerenti lavori edili 110%
Stando alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, la spesa per il compenso straordinario riconosciuto all’amministratore di condominio, in occasione della realizzazione dei lavori che beneficiano del 110%, non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione.
I tecnici del fisco riprendono la tesi già sostenuta in passato (Risoluzione 229/E/2009 e Circolare 19/E/2020) nella quale ammettono al beneficio gli oneri strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati. Tra questi non rientra il compenso dell’amministratore di condominio, neppure per quella parte “non ordinaria” legata alla realizzazione degli interventi, considerata dall’Agenzia quale spesa generale del condominio. In ragione del criterio indicato, dovrebbero sicuramente riconoscersi come detraibili le spese:
- di progettazione e direzione lavori;
- per l’intervento del termotecnico (per i lavori di matrice ecobonus);
- per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (in caso di sismabonus);
- per l’effettuazione delle relative perizie e sopralluoghi.
Soggetti incapienti e superbonus del 110%
Il contribuente che non dichiara un reddito imponibile riesce a recuperare il beneficio fiscale sugli interventi ammessi al 110% avvalendosi della possibilità di scomputare la detrazione attraverso lo sconto in fattura oppure tramite la cessione del credito.
Anche questa precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate durante “Telefisco 110%”. Il caso in esame riguarda un contribuente titolare esclusivamente del reddito derivante dall’immobile adibito ad abitazione principale che non concorre a determinare il reddito imponibile per via della deduzione pari alla rendita catastale. I tecnici incaricati di esaminare il caso hanno avuto modo di precisare che il contribuente proprietario dell’abitazione principale è un soggetto che astrattamente può essere titolare della detrazione anche se privo di un’imposta lorda. Al fine di fruire del beneficio, il contribuente può esercitare l’opzione per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito trattandosi di un soggetto che possiede redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, ancorché non siano soggetti ad imposta.
Per analogia, la risposta fornita dal fisco potrebbe trovare applicazione in tutti quei casi in cui il contribuente possiede redditi anche se non determinano un’imposta, quali per esempio:
- i titolari di redditi di terreni con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto i quali dichiarano ma non tassano i redditi dei terreni;
- i proprietari di abitazioni a disposizione che non concorrono a formare il reddito Irpef per via della soggezione all’Imu;
- il possesso di una imposta sostitutiva, che è sufficiente per avere diritto al bonus 110%, come indicato nella circolare 24/E/2020.
Il vero nodo da sciogliere riguarda, invece, la possibilità di fruire della detrazione del 110% in assenza di redditi. Dal punto di vista letterale, secondo il comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, l’agevolazione si applica “alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa arti e professioni…” senza ulteriori specificazioni. La dottrina più attenta si dichiara favorevole, nel senso che la posizione reddituale del contribuente dovrebbe essere irrilevante ai fini dell’ecobonus e sismabonus, anche se, sul punto, sarebbe auspicabile un esplicito chiarimento da parte dell’Agenzia.
Immobile donato al figlio per creare il condominio e fruire del bonus 110%
Il proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari, distintamente accatastate, che si spoglia di un immobile donandolo al figlio prima dell’inizio dei lavori, costituisce tecnicamente un condominio e accede al superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni.
Si tratta di un importante chiarimento su un punto molto controverso, già oggetto di analisi a cura dell’Agenzia nella Circolare 24/E/2020, dove veniva sottolineato che la nuova maxi-detrazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario” (o in comproprietà fra più soggetti). Senza che possa essere contestata la finalità elusiva, gli esperti dell’Agenzia consentono la possibilità a quell’edificio in capo a un unico proprietario di commutarsi in condominio mediante il trasferimento a terzi di un’unita immobiliare, anche nella forma della donazione da padre a figlio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN