Il 30 novembre scade il termine di presentazione della dichiarazione ordinaria modello Redditi. Il contribuente che non ha provveduto per tempo all’invio della propria dichiarazione ha ancora la possibilità di sanare la situazione? In quali sanzioni incorre?
Come posso sanare la situazione?
Se i redditi non vengono comunicati entro i termini di presentazione della dichiarazione ordinaria, e cioè entro il 30 novembre, questa si considera omessa; è possibile tuttavia sanare la situazione presentando una dichiarazione c.d. tardiva entro il termine di 90 gg. Pertanto, per le dichiarazioni 2020 omesse, queste si considerano tardivamente presentate, ma valide, se inviate entro 90 gg. dal 30/11, termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni ordinarie, cioè entro il 28/02/2021.
Per presentare la dichiarazione c.d. tardiva non è necessario barrare alcuna casella del Frontespizio del modello Redditi, come avviene invece per le dichiarazioni integrative o correttive nei termini.
Trascorso l’ulteriore termine dei 90 gg., la dichiarazione è considerata semplicemente omessa, cioè mai presentata.
Quali sono le sanzioni applicate?
Abbiamo detto che la dichiarazione non presentata entro i termini ordinari (30 novembre) è considerata omessa.
Tale situazione può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione c.d. tardiva entro i 90 giorni successivi versando le eventuali imposte dovute con ravvedimento per omesso versamento e la sanzione dovuta per omessa dichiarazione pari a 1/10 del minimo, quindi 1/10 di 250,00, cioè 25 euro.
Se contestualmente devono essere versate anche le imposte, queste possono essere ravvedute secondo le regole standard.
Con la Circolare 42/2016, l’Agenzia delle entrate stabilisce che la sanzione per tardiva dichiarazione, anche se non sono dovute imposte, rimane fissata a euro 25,00.
Trascorsi i 90 gg. la dichiarazione risulta effettivamente omessa, cioè MAI presentata, ma anche in questo caso è possibile rimediare.
Se la dichiarazione omessa è presentata oltre il termine dei 90 giorni successivi la scadenza ordinaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo è applicata:
- la sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 se sono dovute imposte e di euro da 150 a 500 se non sono dovute imposte.
Se la dichiarazione omessa è presentata anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo è applicata:
- la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di euro 250 se sono dovute imposte e di euro da 250 a 1.000 se non sono dovute imposte.
Da ultimo si ricorda che l’art.39, c.1 lett. h) e i) del D.L. 124/2019 interviene sul delitto di omessa dichiarazione di cui all’art.5 del D.Lgs. 74/2000. Pertanto, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’Iva non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni previste è punito con la reclusione da due a cinque anni se l’imposta evasa è superiore per ciascuna delle singole imposte a euro 50.000.
Medesima pena è prevista per il sostituto d’imposta che omette la dichiarazione quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro 50.000.
Ultim’ora
Il D.L. 157/2020 (decreto “Ristori-quater”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre scorso, conferma le anticipazioni fornite dal ministero dell’Economia e delle Finanze con comunicato stampa del 27 novembre 2020, prorogando di 10 giorni il termine ultimo di invio delle dichiarazioni reddituali.
Pertanto, in base alle nuove regole vigenti solo per quest’anno, la dichiarazione ordinaria e quella correttiva nei termini possono essere presentate entro il 10 dicembre 2020; ne consegue che slitta di 10 giorni anche l’invio della dichiarazione tardiva, il cui termine ultimo viene stabilito nel prossimo 10 marzo. Termine invariato invece per le dichiarazioni integrative.
Rita Martin – Centro Studi CGN