Alla Fine di uno degli anni più tempestati e complessi che si ricordi, ecco arrivare la quinta Manovra fiscale, (in breve ricordiamo che il Decreto Salva Italia è stato preceduto dal Decreto Sviluppo, la Manovra Correttiva, la Manovra di Ferragosto e la Legge di Stabilità) che si pone quale ambizioso obiettivo quello di riportare il nostro Paese al centro dell’arena politica Comunitaria con un rinnovato patrimonio di credibilità strategica ed affidabilità economico-finanziaria.
Se è vero che la Manovra Salva Italia è costituita per la sua maggiore parte da nuove imposte e da tagli di spesa, non si può tacere di qualche timido tentativo di rilancio delle attività economiche ed imprenditoriali del Paese.
Uno dei pochi provvedimenti volti al rilancio delle imprese è infatti rappresentato dall’introduzione di un premio a chi capitalizza la propria impresa denominato A.C.E., acronimo di Aiuto alla Crescita Economica delle Imprese che tanto sembra ispirarsi alla ormai remota Dual Income Tax – D.I.T. introdotta nel lontano 1996 dal Ministro delle Finanza pro-tempore Vincenzo Visco.
Nella sostanza, il tentativo è quello di incentivare le imprese che si dotano di mezzi propri o che li abbiano incrementati rispetto al all’esercizio in corso al 31/12/2010, mediante una deduzione dal reddito d’impresa prodotto, già a decorrere dall’esercizio 2011, con una insolita valenza retroattiva della norma certamente ben gradita..
Volendo proporre un parallelo rispetto alla D.I.T., si applicano la stessa logica e gli stessi calcoli per determinare la base agevolata, mentre al contrario della vecchia misura, l’attuale A.C.E. non si estrinseca mediante un’aliquota agevolata e ridotta, bensì in una detassazione totale di una porzione del reddito imponibile, e non sono presenti vincoli sulla riduzione di debiti, ovvero sull’acquisto di beni strumentali nuovi.
Stiamo parlando, nello specifico, di un’agevolazione che produce effetti immediati, dato che interessa, come già accennato in premessa, il periodo d’imposta in corso al 31/12/2011, anche se pare corretto sottolineare che saranno necessari diversi anni prima di poter vedere risparmi d’imposta veramente significativi.
Infatti, se è vero che l’incentivo alla capitalizzazione si calcolerà applicando all’incremento patrimoniale che si stratificherà di anno in anno una percentuale di rendimento determinata dal ministero tenendo conto di una maggiorazione per rischio d’impresa, è anche vero che per i primi tre anni il tasso è stato già fissato dalla legge al 3%, ciò probabilmente è avvenuto per le ben note esigenze di gettito, ma appare da subito chiaro che tale tasso di remunerazione è ben al di sotto dell’attuale valore di mercato.
Infatti, se si fosse realmente cercato di misurare il Rendimento Nozionale al rendimento attuale dei titoli di stato garantendo altresì un incentivo al rischio d’impresa, tale rendimento avrebbe dovuto essere pari al doppio.
In ogni caso, i maggiori effetti benefici del provvedimento in questione si potranno realmente percepire soltanto dopo qualche anno di applicazione del nuovo strumento, ciò perché l’incremento di un esercizio continua a valere anche in futuro e si cumula alle nuove ricapitalizzazioni ed i nuovi utili di esercizio registrati dalle imprese, cominciando così a produrre risparmi d’imposta rilevanti e crescenti nella misura in cui la percentuale di rendimento nozionale (RENO) si applicherà di anno in anno su una posta di bilancio in continua crescita.
L’A.C.E. costituisce dunque in bonus di lungo periodo, anche se una scossa immediata potrebbe giungere solo se fosse correlata ad incentivi agli investimenti, a maggiori detassazioni ovvero ad ammortamenti accelerati.
Dal punto di vista soggettivo, l’A.C.E. è applicabile alle società di capitali, enti commerciali, stabili organizzazioni di di società o altri soggetti non residenti, anche se è prevista la possibilità di applicare tale strumento anche agli incrementi patrimoniali delle imprese individuali e delle società di persone (a condizione che tengano la contabilità ordinaria) ma tale estensione, peraltro tanto attesa posto che riguarderebbe la stragrande maggioranza delle P.M.I. del nostro paese, è legata ad un futuro decreto ministeriale che dovrà dettarne le regole di attuazione effettiva.
Il bonus consiste nell’esclusione dalla base imponibile IRES o IRPEF di un importo commisurato agli incrementi di mezzi propri rispetto a quelli esistenti alla data del 31 dicembre 2010.
Questa deduzione si determina moltiplicando l’aumento del capitale proprio per il rendimento nozionale del nuovo capitale e per i primi tre anni il Reno è fissato al 3%, mentre dall’anno 2014 varierà in funzione del rendimento medio dei titoli pubblici (attualmente pari a circa il 6,5%).
Rispetto alla base di riferimento e cioè rispetto al dato contabile risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, rilevano come incrementi i conferimenti in denaro (in proporzione ai giorni residui sino alla fine del periodo d’imposta, e gli accantonamenti di utili a riserve disponibili, che invece rilevano per l’intero periodo.
Rilevano come decrementi, al contrario, le riduzioni di patrimonio per attribuzioni ai soci, gli acquisti di partecipazioni di controllo, gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Tutti i decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si verificano, ciò che ci consente di sottolineare come i criteri di determinazione degli incrementi e dei decrementi di mezzi propri sono del tutto identici a quelli a suo tempo previsti dalla vecchia D.I.T.
Per il primo periodo di applicazione della norma agevolativa, quindi per l’anno 2011, il capitale proprio finale è dato dal patrimonio netto di bilancio, senza tenere conto dell’utile di esercizio.
Da questo punto di vista, si può riscontrare una marcata differenza rispetto alla vecchia D.I.T. e questo potrebbe significare che un eventuale apporto in denaro effettuato nel corso del 2011 dovrebbe rilevare integralmente per i calcoli della tassazione del reddito relativo all’anno 2011, senza quindi dover essere ragguagliato all’anno stesso.
Nel caso di società di capitali, è possibile un calcolo immediato di convenienza, fatto 100.000 euro il capitale investito in azienda, la detassazione sarebbe pari a 3.000 euro con un risparmio di IRES pari a 825 euro (il 27,5% di 3.000), con ciò determinando un rendimento fiscale dei mezzi propri immessi nella società pari allo 0,825% che si innalza all’ 1,14% per le società di comodo che dall’esercizio 2012 sconteranno la super IRES del 38% .
Ma se ipotizziamo che nei tre esercizi successivi (2012-2014) la società registra un utile di periodo di 100.000 euro e non lo distribuisce neppure in parte ai soci, ecco che il progressivo cumularsi dei benefici determinerebbe un risparmio d’imposta pari a € 1.650 nel 2012 ( € 200.000 di incremento x 3% x 27,5%), a € 2.475 nel 2013 (€ 300.000 di incremento x 3% x 27,5%) ed infine pari a € 3.300 nel 2014 (€ 400.000 di incremento x 3% x 27,5%) con il risultato che i 100.000 euro di apporto di capitale iniziale del 2011 hanno fruttato in quattro anni un risparmio d’imposta pari a € 3.300 .
Di primo acchito si può rilevare che il rendimento di investimenti finanziari certamente meno rischiosi è oggi nettamente superiore, per cui è probabile che gli imprenditori favoriranno l’incremento di mezzi propri per motivi diversi dall’attrattiva fiscale e che quest’ultima si risolverà quindi in una lieta e non prioritaria sorpresa .
Infine, non possiamo omettere di rilevare che, in sede di conversione in legge del decreto Salva Italia, è stato modificato il primo periodo del comma 5 dell’art.1 che adesso così si esprime: “il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell’utile del medesimo esercizio” .
Ciò significa che la base di riferimento da cui partire per calcolare l’incremento dei mezzi propri apportati alla gestione aziendale doveva comunque considerare il patrimonio netto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 in quanto appare indiscutibile che l’incentivo si applicherà da subito già sul Modello Unico 2012 per l’esercizio 2011 e che concorrono a determinare tale incremento (nel primo anno di applicazione) i conferimenti in denaro perfezionati nel corso del 2011 nonché gli utili che verranno accantonati a riserva con l’esclusione di quelli accantonati a riserve non disponibili.
Si ritiene opportuno evidenziare altresì che, mentre gli incrementi derivanti dai conferimenti in denaro rilevano con decorrenza dalla data del versamento, quelli derivanti invece dall’accantonamento di utili rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve si sono formate.
Da quanto sopra accennato deriva che, ad esempio, per il 2011 eventuali aumenti di capitale proprio dell’ultima parte dell’esercizio stesso avranno un impatto molto limitato in termini di risparmio d’imposta, per poi dispiegare interamente i propri benefici effetti negli esercizi successivi.