Anche i lavoratori domestici, assunti con regolare contratto, hanno diritto alla NASpI, alle medesime condizioni previste per i lavoratori subordinati ma con alcune specifiche relative alla verifica dei requisiti necessari.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego), istituita dall’articolo 1 del Decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, conosciuto come “Jobs act”, è un’indennità mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI e che viene corrisposta al verificarsi di eventi di disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° maggio 2015.
Anche per i lavoratori domestici, quindi, la NASpI spetta esclusivamente in caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro. Per accedere all’indennità, tali soggetti devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti
- Stato di disoccupazione involontario. Oltre all’ipotesi del licenziamento, è possibile accedere al beneficio anche a seguito di dimissioni per giusta causa riconducibili al venir meno del vincolo fiduciario con il datore di lavoro (mancato pagamento della retribuzione o versamento della contribuzione, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, ecc.). Possono inoltre accedere alla NASPI anche le lavoratrici madri durante il cosiddetto “periodo tutelato” (trecento giorni prima della data presunta e fino al compimento del primo anno di vita del figlio) e i lavoratori che si trovino in condizione di risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva.
- Tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono valide a tal fine tutte le settimane retribuite, purché in tale periodo risulti corrisposta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
- Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di reale presenza al lavoro a prescindere dall’orario prestato. Al riguardo, la Circolare Inps n.194 del 27 novembre 2015 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modalità di calcolo delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Vista l’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, è necessario individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in 5 settimane di lavoro, considerate convenzionalmente di 6 giorni ciascuna. Pertanto, considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.
Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24 = 3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4. Ai fini della verifica del requisito, si opererà dunque calcolando il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro (o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi). Ne consegue che, quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.
In merito alle tempistiche per poter presentare all’Inps la domanda NASpI, il “Decreto Cura Italia” del 17 marzo 2020 ha voluto agevolare i richiedenti, prorogando da 68 a 128 giorni il termine per la presentazione. Per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, quindi, la richiesta deve essere presentata entro 128 giorni a partire dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Per quanto riguarda l’importo mensile dell’indennità spettante, il calcolo viene effettuato sulla retribuzione degli ultimi quattro anni e per l’anno 2020 l’importo massimo è fissato in euro 1.335,40. Per determinare l’importo lordo mensile, si divide la retribuzione lorda totale per il numero delle settimane contributive e si moltiplica per 4,33 (media mensile delle settimane).
La NASpI viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi, e a partire dal 91° giorno di disoccupazione in poi il sussidio diminuisce del 3% ogni mese. L’indennità spetta a partire:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
Appare chiaro, quindi, che per ricevere in misura piena l’indennità spettante è sempre consigliabile presentare la domanda NASpI entro gli 8 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sara Leon – Centro Studi CGN