La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha introdotto i nuovi trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2021 al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Riepiloghiamo per voi le disposizioni più importanti.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause riconducibili all’emergenza in atto possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane.
La Legge introduce due diversi periodi entro i quali devono collocarsi gli ammortizzatori sociali:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD).
Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (6 settimane di trattamenti usufruibili nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane di cui qui si tratta.
Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Inoltre, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di integrazione salariale stesso, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Tuttavia, in sede di prima applicazione, i termini di cui sopra sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (31 gennaio 2021), se tale ultima data è posteriore a quella di cui sopra.
Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
La nuova normativa non prevede, a differenza delle precedenti disposizioni, il versamento del contributo addizionale Inps nemmeno in virtù di un regime differenziato per fasce di fatturato. Inoltre, la Legge non evidenzia se, per poter richiedere le nuove settimane di integrazione salariale, debbano essere attuate le c.d. procedure di informativa preventiva.
Nel silenzio della norma, sembra corretto dover osservare i medesimi criteri sino ad oggi applicati. Pertanto, sarà opportuno inoltrare le informative alle competenti OO.SS. nel caso in cui venga richiesto l’intervento della Cigo, del Fis e della Cigd, ricordando che, in quest’ultima fattispecie, sarà necessario anche sottoscrivere accordi sindacali per le aziende con più di 5 dipendenti o per quelle plurilocalizzate.
La Legge n. 178/2020 prevede anche un trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli (CISOA).
Il trattamento di cui all’articolo 19, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto:
- per una durata massima di 90 giorni;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
- in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni introdotti dalla Legge di Bilancio 2021.
Inoltre, i periodi di integrazione autorizzati ai sensi del D.L. n. 104/2020 e ai sensi delle disposizioni di cui sopra sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972.
Infine, il Legislatore specifica che i trattamenti di integrazione salariale introdotti con la presente Legge di Bilancio sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, pertanto, anche a quelli in forza alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato