Riduzione del canone di locazione con attribuzione di un contributo a fondo perduto per i locatori, ma solo a determinate condizioni. Analizziamo nel dettaglio in cosa consiste questa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.
L’art. 1, commi 381-384, della L. n. 178/2020 riconosce, per l’anno 2021, al locatore che riduce il canone di locazione di un immobile sito nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, un contributo fino al 50% della riduzione per un massimo di 1.200 euro annui.
Per beneficiare del contributo a fondo perduto devono verificarsi le seguenti condizioni:
- sussiste un contratto di locazione di tipo abitativo;
- l’immobile in oggetto è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- l’immobile è ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa (elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003);
- non facendosi più riferimento alla data del 29 ottobre 2020 (indicazione contenuta del decreto legge 9-quater n. 137/2020) si dovrebbero ammettere anche i contratti stipulati dopo tale data;
- il locatore riconosce la riduzione del canone locativo.
In presenza di tali condizioni, il contributo a fondo perduto:
- è concesso per l’anno 2021;
- fino al 50% della riduzione del canone per un massimo di 200 euro per locatore.
In linea di massima, se il locatore riduce di 400 euro il canone mensile nel 2021, avrà diritto a 200 euro per mensilità fino a un massimo annuo di 1.200 euro. Un aspetto da chiarire riguarda il limite dei 1.200,00 euro: se deve essere inteso quale contributo complessivo da riconoscere al locatore a prescindere dal numero degli immobili adibiti ad abitazione principale; oppure se va riconosciuto fino a un massimo di 1.200 euro per singolo immobile adibito ad abitazione principale. I primi commentatori ritengono che la norma debba essere intesa nel senso che il contributo massimo sia fissato per singolo locatore, quindi, anche qualora il locatore sia parte di più contratti di locazione, il contributo non potrebbe superare il valore complessivo massimo di 1.200 euro.
Dalla lettura della norma si evince che non sussistono preclusioni di natura soggettiva per quanto concerne la figura del locatore che può configurarsi quale persona fisica oppure giuridica. Sussistono preclusioni, invece, da un punto di vista oggettivo in quanto sono esclusi dal beneficio:
- gli immobili locati adibiti ad uso diverso da abitazione principale;
- nonché quelli adibiti ad abitazione principale ma non ubicati su un territorio ad alta densità abitativa.
La determinazione della misura del contributo a fondo perduto dovrà necessariamente fare i conti con lo stanziamento previsto pari a 50 milioni di euro. La percentuale del 50% della riduzione del canone locativo fino a un massimo di 1.200 euro è solo teorico, in quanto la misura effettiva sarà in ragione delle richieste che arriveranno, che potranno rendere necessario un riparto nel caso in cui tali richieste dovessero superare lo stanziamento previsto con la conseguente riduzione in proporzione la percentuale.
Dal punto di vista operativo, ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate per via telematica mediante un’apposita procedura (si pronostica il modello RLI appositamente integrato), che verrà stabilita entro 60 giorni dall’entrata in vigore della misura di vantaggio, tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per completezza di argomento, è il caso di evidenziare che, stando alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2010, n. 60:
- la riduzione del canone di locazione, anche in via temporanea, stipulata con scrittura privata non autenticata non comporta obbligo di comunicazione;
- qualora le parti intendano volontariamente registrare l’accordo, esso va esente da imposta di registro e di bollo (ex art. 19 del DL 133/2014).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN