Durante l’anno, l’IVA sugli acquisti può essere detratta nel mese o trimestre in cui si è verificata l’esigibilità, anche se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo, ma a fine anno cambia tutto.
Il combinato disposto degli artt. 25 del D.P.R. n. 633/1972 e 1 del D.P.R. n.100/1998 determina che le fatture ricevute tra la fine di un anno e l’anno successivo subiscono un trattamento diverso dalle regole che operano in corso d’anno.
Infatti il predetto art. 25 D.P.R. n. 633/1972 prevede che, anteriormente al termine della liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale), il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture/bollette doganali dei beni e servizi ricevuti per i quali è esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta.
Ancora l’art. 25 predetto precisa che, al più tardi, la detrazione dell’IVA esigibile sulle fatture di acquisti e spese pervenute durante l’anno potrà essere esercitata con un’apposita registrazione da eseguirsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della stessa e con riferimento al medesimo anno.
L’art.1 del D.P.R. n. 100/1998 precisa che, all’atto della liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale), si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA delle fatture d’acquisto e spese ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Fanno eccezione le fatture di acquisto e spese relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ancora, dobbiamo ricordarci che condizione per la detraibilità dell’IVA esigibile è che la fattura d’acquisto/spese sia ricevuta e registrata. Con l’avvento della fattura elettronica e del suo passaggio attraverso il SDI, l’arrivo della fattura al contribuente è attestato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, per cui la data di registrazione di detta fattura sarà pari o successiva a tale data.
Facciamo l’esempio di una fattura di acquisto/spese ricevuta dal SDI in data 1.8.2020, che potrà essere registrata:
- entro il 15.9.2020, facendo confluire la relativa IVA esigibile nella liquidazione periodica del mese di agosto o III trimestre (a seconda della cadenza periodica del contribuente);
- entro il 30.4.2021 (termine di presentazione della dichiarazione IVA del periodo d’imposta 2020) in un apposito registro, facendo confluire la relativa IVA in questa dichiarazione annuale;
- successivamente al 30.4.2021, ma potendo usufruire della detrazione solo a seguito della presentazione di una dichiarazione IVA integrativa a quella del 2020.
Ma vediamo cosa succede all’imposta detraibile gravante sulle fatture d’acquisto e spese nel periodo a cavallo dell’anno.
- Una fattura datata 2020 è ricevuta dal SDI entro il 31.12.2020 ed entro la stessa data è registrata nell’apposito registro IVA. In tal caso la detraibilità dell’imposta esigibile confluirà nella liquidazione periodica del mese di dicembre o del IV trimestre (a seconda della cadenza periodica del contribuente);
- una fattura datata 2020 è ricevuta dal SDI entro il 31.12.2020 ma è registrata il 10.1.2021. In tal caso la fattura sarà registrata in un apposito registro IVA che accoglie questa tipologia di fatture e la detraibilità dell’imposta confluirà nella dichiarazione IVA dell’anno 2020;
- una fattura datata 2020 è ricevuta dal SDI il 2.1.2021 ed è registrata il 10.1.2021. In tal caso la detraibilità dell’imposta confluirà nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2021 o del I trimestre (a seconda della cadenza periodica del contribuente) o comunque in una delle liquidazioni periodiche del 2021. Al più tardi l’IVA detraibile confluirà, tramite la registrazione in apposita sezione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA del 2021, nella dichiarazione di quest’anno presentata nell’anno 2022.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo