Con il precedente articolo “Impatriati: requisiti, misura e durata dell’agevolazione”, abbiamo iniziato ad approfondire i chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020 relativi al “regime speciale per lavoratori impatriati”. Con questo secondo articolo analizziamo quali sono i casi di estensione, da cinque a dieci anni, del periodo di tassazione agevolata per i lavoratori che rientrano in Italia.
Il “regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto dall’articolo 16 del “Decreto Internazionalizzazione” (Decreto Legislativo 147 del 2015), prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. Il beneficio viene riconosciuto per cinque periodi di imposta ma il “Decreto Crescita” ne ha esteso la durata per un ulteriore quinquennio in presenza di particolari casistiche; nello specifico, tale estensione riguarda il lavoratore che rientra in Italia e che:
- ha un figlio minorenne o a carico;
- acquista un immobile residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso;
- ha almeno tre figli minorenni o a carico. Solo in questo caso la percentuale di tassazione si riduce al 10% negli ulteriori cinque periodi di imposta.
Nei casi sopra descritti, l’”impatriato” potrà beneficiare della detassazione del reddito su un arco temporale massimo di dieci periodi di imposta (cinque più cinque): rimane esclusa la possibilità di godere dell’agevolazione per più di dieci anni totali, anche qualora l’”impatriato” fosse in possesso di più di uno dei requisiti sopra riporti (ad esempio abbia contemporaneamente uno o più figli e abbia acquistato un’unità immobiliare residenziale in Italia).
Figli minorenni o a carico
L’estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, è riconosciuta qualora:
- il figlio minorenne e/o a carico sia nato prima del trasferimento in Italia;
- il figlio minorenne e/o a carico sia nato successivamente al trasferimento in Italia, ma comunque entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Esempio. Per un “impatriato” rientrato in Italia nel corso del 2020, per poter godere dell’estensione dell’ulteriore quinquennio, la nascita del primo figlio (oppure del terzo figlio) deve avvenire entro il 31 dicembre 2024.
Si specifica, inoltre, che il beneficio dell’ulteriore quinquennio viene mantenuto anche qualora i figli:
- raggiungano la maggiore età oppure non risultino più fiscalmente a carico del genitore “impatriato” successivamente al rientro in Italia;
- non siano in Italia al momento del rientro, a condizione che gli stessi vi trasferiscano la residenza entro il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Acquisto unità immobiliare
L’estensione temporale dell’agevolazione è riconosciuta qualora l’”impatriato” acquisti un’unità immobiliare residenziale in Italia:
- nei dodici mesi precedenti al rientro (Esempio. L’acquisto dell’unità immobiliare intervenuto in data 10 febbraio 2019 richiede che l’”impatriato” rientri in Italia entro e non oltre il 9 febbraio 2020);
- successivamente al rientro in Italia, entro e non oltre i primi cinque periodi di imposta di fruizione del regime, e ne mantenga il possesso per tutto il periodo agevolato (Esempio. Un “impatriato” rientrato in Italia nel 2020 deve acquistare l’immobile entro il 31 dicembre 2024).
È utile ricordare che, per individuare i dodici mesi precedenti al trasferimento, si fa riferimento al concetto di anno secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente dell’anno successivo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa anche che, nell’ipotesi di acquisto di un’unità immobiliare, qualora l”impatriato” sia già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale in Italia, potrà comunque beneficiare dell’estensione dell’agevolazione; al contrario, qualora il soggetto acquisti solo la nuda proprietà o solo il diritto di usufrutto dell’immobile non potrà godere dell’estensione. L’ulteriore quinquennio, inoltre, viene riconosciuto a condizione che l’”impatriato” acquisti direttamente l’intera proprietà nella misura del 100% oppure in comproprietà con il coniuge, il convivente o i figli. La sottoscrizione di un preliminare di compravendita, infine, non è considerato presupposto sufficiente per l’estensione del regime agevolato.
Sara Leon – Centro Studi CGN