Confermato anche per il 2021 e 2022 il bonus pubblicità

La Legge di Bilancio ha prorogato per il 2021 ed il 2022 il credito d’imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche on line). Quali sono le novità e le modalità operative per beneficiare del bonus?

Con l’intento di dare un aiuto concreto a tutti coloro che effettuano investimenti pubblicitari nonostante l’attuale crisi emergenziale causata dal Covid-19, la manovra 2021 ha confermato anche per il 2021 e il 2022 il bonus pubblicità.

La misura agevolativa era stata già oggetto di modifica nel corso del 2020. Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) e il decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari da parte delle aziende, in seguito all’emergenza sanitaria in corso, ne avevano modificato la disciplina.

Le variazioni introdotte per l’anno 2020 dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio, per sostenere la ripresa, riguardano la base di calcolo del credito d’imposta e la percentuale di investimento.

In particolare:

  • l’articolo 98 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha posticipato la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso e ha stabilito che per il 2020 il credito d’imposta spettante è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente;
  • l’articolo 186 del decreto legge n. 34/2020 conferma di fatto l’impostazione del decreto Cura Italia, ma aumenta la misura del credito d’imposta dal 30% al 50%. Per gli investimenti effettuati nel 2020, viene meno il presupposto dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

E per il biennio 2021/2022?

In buona sostanza, per il biennio 2021/2022 viene previsto che il credito d’imposta sarà concesso nella misura unica del 50% del valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa periodica (giornali quotidiani e periodici) e anche on line (cioè fruiti in versione digitale).

Dalla lettura del testo di legge, si evince che nel 2021 e 2022 dall’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione saranno esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive (che erano previsti invece nella precedente versione dell’agevolazione).

Per il resto, ai fini della concessione del credito d’imposta, le modalità attuative restano quelle stabilite dal D.P.C.M. 90 del 16 maggio 2018. Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento unificato F24 per i pagamenti dovuti dal contribuente, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali (o tramite lo SPID) all’area riservata, attraverso il seguente percorso sul menù a sinistra: “Servizi per” —-> voce “Comunicare” —-> Credito di imposta per investimenti pubblicitari.

Le risorse destinate alla misura agevolativa, garantite dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, saranno incrementate di 50 milioni di euro sia per l’anno 2021 che per il 2022.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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