Le recenti evoluzioni normative in tema di crisi d’impresa richiedono un forte cambiamento di approccio nella gestione aziendale. Il nostro viaggio verso il superamento della legge fallimentare partirà da una breve introduzione normativa, passando poi per l’approfondimento dei nuovi concetti introdotti dal CCII (allerta, adeguati assetti aziendali, crisi e insolvenza), scendendo infine nel dettaglio dei singoli istituti e delle procedure di composizione della crisi.
La pagina offre la possibilità di documentarsi sul mondo della crisi d’impresa, sia partendo dalle basi sia esplorando contenuti più approfonditi, con richiami alla giurisprudenza e alla dottrina prevalenti.
Sarà possibile, inoltre, attraverso infografiche e numerosi contenuti pratici, avere sempre a disposizione una guida per l’adempimento dei più rilevanti passaggi in tema di prevenzione della crisi d’impresa.
NUOVO DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Il giorno 29 giugno 2021, il quotidiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato un’intervista alla Prof.ssa Ilaria Pagni, Presidente della Commissione interministeriale sulla riforma della crisi d’impresa, nella quale viene annunciato uno slittamento dell’entrata in vigore del CCII, prevista per il prossimo 1° settembre 2021.
La Commissione ha proposto uno slittamento alla prima metà del 2022, per poter tenere conto delle indicazioni provenienti dalla direttiva Ue 2019/1023, evitando molteplici modifiche in itinere.
Il rinvio della disciplina dell’allerta esterna era già stato disposto per effetto degli interventi in sede di conversione del decreto Sostegni (D.L. 41/2021).
RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI
- Regio Decreto del 16/03/1942 n. 267 (legge fallimentare)
- Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII)
- Decreto-legge del 24/08/2021 n. 118 (misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale). Per un approfondimento sul decreto dirigenziale che detta le regole attuative per la gestione della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, prevista dal D.L. 118/2021, potete leggere l’articolo “Crisi d’impresa: disponibili le regole del gioco“.
Introduzione normativa
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – supplemento ordinario, ha subito numerosi rinvii quanto alla sua entrata in vigore, ad eccezione degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono entrati in vigore già il 16 marzo 2019.
Dal 16 marzo 2019 sono già in vigore, fra le altre, le disposizioni in merito all’obbligo, per le società, di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Ratio della norma: il CCII spinge l’emersione anticipata della crisi aziendale ad opera degli imprenditori/amministratori e degli organi di controllo interno.
Obiettivi:
- attuare un miglioramento qualitativo nel mercato degli operatori economici, sostenendo quelli che operano in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché in equilibrio finanziario;
- armonizzare le condizioni operative delle imprese in ambito europeo e promuovere la costruzione di un ambiente d’impresa che favorisca la concorrenza positiva.
I primi interessati, solo in ordine cronologico, alla riforma della crisi d’impresa, sono stati gli imprenditori che operano in forma societaria, ma la norma non risparmia gli imprenditori individuali e i professionisti, per i quali opera un preciso richiamo ad attivarsi tempestivamente per reagire ai sintomi di una difficoltà aziendale. Tutte le società devono istituire quanto previsto dal nuovo art. 2086 del Codice civile e i soggetti non operanti in forma societaria sono alle prese con la definizione delle misure più opportune da adottare come reazione ad un potenziale stato di crisi.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Ecco qui la norma di riferimento.
Definizione di “crisi”
L’art. 2 comma 1 del CCII definisce lo stato di crisi, distinguendolo dallo stato di insolvenza:
- a) crisi: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- b) insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In tal senso, viene evidenziato il carattere prodromico della crisi rispetto alla vera e propria insolvenza, ma non è detto che ogni situazione di crisi sfoci necessariamente nella sua manifestazione irreversibile.
Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
Il richiamo all’art. 2086 del Codice Civile suggerisce alcune riflessioni sull’esigenza di arrivare preparati al debutto del CCII, momento in cui le disposizioni concorsuali saranno più severe e le regole per la gestione delle crisi d’impresa cambieranno in modo sostanziale.
Decisiva la pronta reazione delle imprese interessate, che sono chiamate a definire il concetto di adeguato assetto organizzativo da applicare alla propria attività, se svolta in forma societaria: occorrerà stabilire l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale, in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti all’interno dell’impresa.
Da questo deriverà l’assetto amministrativo e contabile confacente alla singola situazione, al fine della rilevazione completa, tempestiva e attendibile dei fatti di gestione e la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.
Il fine ultimo dell’impostazione di un simile sistema è quello di consentire l’identificazione tempestiva di tutte quelle situazioni che possano comportare il declino o la perdita della continuità aziendale.
Le norme sulla crisi d’impresa si basano su concetti civilistici e aziendalistici che nulla hanno a che vedere con la dimensione aziendale e l’adozione di particolari regimi fiscali.
Schema di sintesi - Fonte Cerved - Osservitalia 2019
Approfondimento
Per ulteriori approfondimenti sulle misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, si consiglia l’articolo “Prevenzione della crisi e organizzazione aziendale“
Art. 2086 Codice Civile
- L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
- L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Approfondimento
Per ulteriori approfondimenti sul concetto di continuità aziendale, si consiglia l’articolo “Continuità aziendale e Covid-19: l’OIC detta la linea da seguire“
Organi di controllo
Dall’attenzione alla progettazione degli assetti societari, deriva una maggior semplicità con cui le imprese ben gestite potranno approcciarsi agli organi di controllo, spesso Professionisti di nuova nomina, che sono chiamati a valutare con grande rigore l’impresa in cui ricoprono il ruolo di Sindaci o Revisori Legali.
In un contesto ove occorre armonizzare ogni elemento che compone l’impresa, particolare rilevanza hanno gli impatti in termini di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, responsabilità per la quale è stato concesso un più ampio periodo di rodaggio: bisognerà quindi potenziare i sistemi di audit interno.
L’art. 379 CCII e ss.mm.ii. ha modificato l’art. 2477 del Codice Civile, rivedendo i parametri dimensionali che rendono obbligatoria la nomina degli organi di controllo nelle società di capitali.
Essi sono:
a) 4 milioni di euro totale attivo di bilancio;
b) 4 milioni di euro ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La formulazione originaria dell’art. 379 CCII prevedeva parametri più stringenti, ma l’art. 2 bis del decreto “Sblocca Cantieri” (d.l. 32/2019) ha aggiornato i valori ai livelli sopra rappresentati.
Ai sensi dell’art. 14 CCII, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno in carico una vasta gamma di oneri relativi alla prevenzione della crisi d’impresa e segnatamente:
Obbligo di verifica
L’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione;
Obbligo di segnalazione interna
L’obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Obbligo di segnalazione esterna
(In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi) gli organi di controllo informano senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.
Potere di ricezione delle segnalazioni
Le banche e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Schema di sintesi - Fonte Cerved - Osservitalia 2019
Approfondimento
Per maggiori informazioni sul ruolo degli organi di controllo e dei revisori si rimanda all’articolo “Nuovo codice della crisi di impresa: le funzioni di sindaci e revisori“
Sistemi di allerta
Corroborati dall’istituzione (per le società) degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e dalla predisposizione (per gli imprenditori individuali) di presidi idonei a gestire tempestivamente la crisi, vi sono gli obblighi strumentali alla rilevazione della crisi medesima, c.d. sistemi di allerta.
Per quanto previsto dall’art. 12 CCII, costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate Riscossione), finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal Codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
L’allerta si considera interna quando scaturisce dal comportamento dell’imprenditore/amministratore (e degli organi di controllo), si considera esterna quando attivata su segnalazione dei creditori pubblici qualificati.
Ovviamente, non può esserci allerta ove non vi sia la possibilità di rilevare tempestivamente i segnali della crisi, possibilità che viene garantita dalla conduzione di una serie di controlli periodici (procedure di allerta) finalizzati ad evidenziare alcuni indicatori di crisi significativi.
Gli indicatori della crisi sono definiti dall’art. 13 CCII come “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi…”.
La dottrina aziendalistica riunita nel CNDCEC ha espresso i primi indici di riferimento, ai sensi del comma 2 art. 13 CCII, pubblicandoli nel documento del 20 ottobre 2019.
Per i primi tre anni di applicazione del Codice della Crisi, ai fini dell’allerta interna, costituiranno indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa:
- patrimonio netto negativo;
- DSCR a sei mesi inferiore a 1, dove con questo acronimo si intendono i flussi finanziari disponibili a copertura del debito;
- qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie rilevanti per settore, dei seguenti cinque indici:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Viene concessa la facoltà di adottare indici personalizzati, qualora un professionista indipendente attesti l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa.
I controlli espletati sui valori degli indici sopra descritti non sono, però, sufficienti da soli a determinare la gravità e l’estensione di un eventuale stato di crisi, ragion per cui è bene sempre integrarli con altre valutazioni. Le attività più semplici ed immediate potranno essere connesse ad una valutazione di affidabilità delle proprie controparti commerciali, abbinate a un esame di variabili qualitative sull’andamento dell’impresa e all’analisi dei principali rischi di funzionamento.
Infine, vanno costantemente monitorati i debiti verso i creditori pubblici qualificati (potenziali segnalatori) e i ritardi reiterati e significativi nei pagamenti dei dipendenti e dei fornitori.
Schema di sintesi - Fonte Cerved - Osservitalia 2019
Approfondimento
Si segnala l’articolo “Gli stadi della crisi e gli elementi di riconoscimento“
Approfondimento
Per un approfondimento sulla nuova definizione di default prevista a livello europeo come requisito di vigilanza prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento si consiglia l’articolo “La nuova definizione di default in vigore dal 1° gennaio 2021 e la Centrale dei Rischi“
Cenni alle procedure concorsuali
La procedura di composizione della crisi presso l’OCRI, introdotta dal Codice della crisi e mai entrata in vigore, è stata di recente sostituita (D.Lgs. 118/2021) dalla nuova composizione c.d. negoziale. Abbiamo approfondito le novità nell’articolo che segue: Nuova disciplina della composizione negoziale per la soluzione delle crisi d’impresa.
Gli strumenti di regolazione della crisi, all’interno del CCII, sono normati dagli articoli da 56 a 120 nel titolo IV e, per quanto concerne la liquidazione giudiziale (procedura che sostituisce il vecchio fallimento) dagli articoli da 121 a 283 all’interno del titolo V. La trattazione include anche le procedure appannaggio dei soggetti non fallibili, di cui alla vecchia L. 3/2012 (sovraindebitamento), ora trasposte nella disciplina dell’accordo con i creditori, del concordato minore e della liquidazione controllata del sovraindebitato.
Gli strumenti di regolazione della crisi in vigore dal 15 maggio 2022 saranno, quindi, i seguenti:
- Piano attestato di risanamento: ha natura esclusivamente privatistica e non è considerato una procedura concorsuale (art. 56 CCII);
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)
- Concordato preventivo (art. 84 CCII)
- Procedura di ristrutturazione dei debiti (riservata ai soggetti non fallibili – art. 67 CCII);
- Concordato minore (riservata ai soggetti non fallibili – art. 74 CCII).
Per quanto riguarda, invece, la gestione dell’insolvenza, sono previste le seguenti procedure:
- Liquidazione giudiziale (art. 121 CCII);
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (riservata ai soggetti non fallibili – art. 268 CCII).
Approfondimento
Per un approfondimento sul cram down fiscale vi suggeriamo l’articolo “Il risanamento è possibile anche senza il placet del fisco” e l’articolo “Transazione fiscale: sull’assenza di voto o voto di dissenso si pronunciano i tribunali“
Approfondimento
Qui potete trovare un articolo su “Nuova disciplina per i casi di crisi e insolvenza dei gruppi d’impresa” e qui invece un approfondimento su “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio“.