Con la circolare Inps n. 9 del 25 gennaio sono stati pubblicati gli importi dei contributi per i lavoratori domestici in vigore dal 1° gennaio 2021. La circolare conferma le fasce di retribuzione già previste per il 2020.
Il datore di lavoro domestico è tenuto a versare i contributi previdenziali sia per la parte di sua competenza sia per la parte di competenza del lavoratore (quest’ultima parte sarà trattenuta direttamente dal datore nella busta paga mensilmente corrisposta).
I contributi devono essere versati con scadenza trimestrale:
- dal 1° al 10 aprile per il 1° trimestre
- dal 1° al 10 luglio per il 2° trimestre
- dal 1° al 10 ottobre per il 3° trimestre
- dal 1° al 10 gennaio per il 4° trimestre.
Unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla cessazione del rapporto di lavoro; in tal caso, infatti, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione stessa.
I contributi dei lavoratori domestici sono determinati sia dalla retribuzione oraria effettiva che dalle ore settimanali lavorate e variano a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato o indeterminato. Solo ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato, infatti, viene applicato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 comma 28 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi (indennità di disoccupazione).
Gli importi dei contributi con decorrenza 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 sono i seguenti.
- Se il contratto è a tempo indeterminato:
- retribuzione effettiva fino a 8,10 euro (retribuzione convenzionale 7,17 euro) = 1,43 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,44 euro senza quota CUAF;
- retribuzione effettiva da 8,10 euro a 9,86 euro (retribuzione convenzionale 8,10 euro) = 1,62 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,63 euro senza quota CUAF;
- retribuzione effettiva superiore a 9,86 euro (retribuzione convenzionale 9,86 euro) = 1,97 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,98 euro senza quota CUAF;
- per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali (retribuzione convenzionale 5,22 euro) = 1,04 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,05 di contributo orario senza quota CUAF.
- Se il contratto è a tempo determinato:
- retribuzione effettiva fino a 8,10 euro (retribuzione convenzionale 7,17 euro) = 1,53 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,54 euro senza quota CUAF;
- retribuzione effettiva da 8,10 euro a 9,86 euro (retribuzione convenzionale 8,10 euro) = 1,73 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,74 euro senza quota CUAF;
- retribuzione effettiva superiore a 9,86 euro (retribuzione convenzionale 9,86 euro) = 2,11 euro di contributo orario con quota CUAF e 2,12 euro senza quota CUAF;
- per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali (retribuzione convenzionale 5,22 euro) = 1,12 euro di contributo orario sia con quota CUAF che senza quota CUAF.
In merito al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari, si ricorda che è obbligatorio per tutti i rapporti di lavoro domestico, ad esclusione dei rapporti di lavoro tra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi.
Il pagamento dei contributi può essere effettuato mediante avviso di pagamento pagoPA, in sostituzione del precedente bollettino Mav, nelle seguenti modalità:
- online, tramite il portale dei pagamenti INPS;
- con avviso di pagamento PagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti:
- agenzie della banca;
- uffici postali;
- home banking dei PSP;
- sportelli ATM abilitati delle banche;
- punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- con avviso di pagamento PagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione PagoPA, tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6 assegnato a INPS.
Si ricorda, infine, che il mancato, tardivo o parziale versamento dei contributi comporta per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di INPS, INAIL e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato, si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.
Sara Leon – Centro Studi CGN