Stop versamenti da cartelle di pagamento fino al 31 gennaio 2021

Il DL n. 3 del 15 gennaio 2021 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di sospensione dei versamenti dovuti dai contribuenti per cartelle di pagamento, avvisi addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.

Si ricorda che la disciplina, contenuta nell’art. 68 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), disponeva “la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”.

Successivamente, i decreti che si sono succeduti di mese in mese avevano spostato il termine di sospensione del versamento sino ad arrivare all’ultimo decreto legge del 2020, il DL n. 175/2020, che aveva fissato al 31 dicembre 2020 il termine finale.

Il 2021 si apre sulla stessa linea tracciata nello scorso anno. Il DL n. 3/2021 prevede infatti la sospensione del termine di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sino al 31 gennaio 2021. Pertanto i versamenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 gennaio 2021 potranno essere effettuati, per effetto dell’art. 68 del Decreto Cura Italia, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 28 febbraio 2021 (in realtà, il 1° marzo, essendo il 28 di domenica).

 Stessa sorte per i pignoramenti di salari e stipendi e per le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Sono stati infatti sospesi sino al 31 gennaio 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, aventi ad oggetto stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro e alle pensioni. Pertanto, fino a tale data, le somme pignorate non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore. Dal 1° febbraio 2021 tornerà la normalità. Riprenderanno infatti ad essere operativi gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Così come le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tali verifiche risultano anch’esse sospese sino al 31 gennaio 2021.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/