Imposta sui servizi digitali: ecco le modalità applicative

[Articolo aggiornato in data 08/03/2021] Con il provvedimento n. 13185 del 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le modalità di applicazione dell’imposta sui servizi digitali 2021. Chi è soggetto all’imposta? Qual è la base imponibile e quali sono gli adempimenti dichiarativi? Ecco in sintesi cosa prevede il provvedimento.

Chi sono i soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali?

Sono tenuti a pagare l’imposta gli esercenti attività d’impresa, anche non residenti, che nel corso dell’anno in cui sorge il presupposto impositivo hanno realizzato, ovunque nel mondo (singolarmente o a livello di gruppo) ricavi non inferiori a 750.000.000 di euro, di cui almeno 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Qual è la base imponibile per il calcolo?

L’imposta sui servizi digitali si applica alla fornitura di servizi digitali. Per servizi digitali si intendono:

  • la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • la messa a disposizione di un’interfaccia che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura di beni e servizi;
  • la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Vi sono tuttavia alcune esclusioni. Restano esclusi dalla base imponibile i seguenti servizi e le relative prestazioni accessorie:

  • fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • fornitura di beni e servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari, le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici; le attività di consultazione di investimenti partecipativi, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo, le sedi di negoziazione all’ingrosso, le controparti centrali e i depositari centrali;
  • la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi di cui sopra;
  • lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Quale aliquota si applica?

Il calcolo dell’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3% ai ricavi imponibili. A tal fine, si legge nel provvedimento, rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.

Come si versa l’imposta sui servizi digitali?

L’imposta sui servizi digitali deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire il versamento dell’imposta tramite modello F24, con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, da indicare nella sezione “Erario”:

  • “2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.”
  • “2701” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m. – interessi”
  • “2702” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m. – sanzione”.

Per il primo anno di applicazione dell’imposta, il termine di versamento è prorogato al 16 marzo 2021, così come previsto dal D.L. n. 3 del 14 gennaio 2021.

I soggetti non residenti che non dispongono di un c/c bancario o postale e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 possono effettuare il versamento mediante bonifico a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (alle coordinate bancarie indicate nel provvedimento) indicando nella causale il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

Obblighi dichiarativi

Entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili, i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per il primo anno di applicazione dell’imposta, la dichiarazione annuale è prorogata al 30 aprile 2021.

Obblighi contabili

I soggetti passivi dell’imposta hanno l’obbligo di rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili e gli elementi quantitativi mensili utilizzati per il calcolo dell’imposta. Le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione esplicativa sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per il calcolo dell’imposta.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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