La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, tra le altre novità in materia di lavoro, un’agevolazione al fine di favorire l’occupazione giovanile stabile. Chiariamo quali sono le caratteristiche del beneficio e in quali casi non si applica.
I commi da 10 a 15 delle Legge n. 178/2020 riconoscono l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
Il beneficio è riconosciuto:
- in misura pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- per un periodo massimo di 36 mesi;
- nel limite massimo di 000 euro annui;
- per le assunzioni di soggetti che non abbiano compiuto il 36esimo anno d’età alla data dell’assunzione agevolata (cioè 35 anni e 364 giorni);
- qualora il datore di lavoro che intenda fruire dell’agevolazione non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione e non proceda nei 9 mesi successivi la medesima data, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del lavoratore per il quali si intende usufruire dell’esonero.
Tuttavia, l’agevolazione può essere corrisposta per un periodo massimo di 48 mesi qualora i datori di lavoro effettuino assunzioni in una sede o in un’unità produttive situate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Con riferimento al requisito anagrafico, si ricorda che il contratto può essere sottoscritto ovvero trasformato a tempo indeterminato con un soggetto che al momento della medesima sottoscrizione non abbia compiuto 36 anni. Pertanto, l’esonero contributivo potrà essere fruito anche dopo il compimento del 36esimo anno d’età del lavoratore purché la trasformazione del contratto ovvero la stipula dello stesso a tempo indeterminato avvenga prima di tale limite.
Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Fermi restando i principi generali in materia di assunzioni agevolate di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le disposizioni relative all’esonero di cui si tratta non trovano applicazione nelle ipotesi di prosecuzioni di contratto e di assunzioni avvenute ai sensi della Legge di Bilancio 2018.
Inoltre, l’agevolazione non si applica:
- ai contratti di apprendistato;
- ai contratti di lavoro domestico;
- ai rapporti di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale;
- alla conferma in servizio dell’apprendista.
Il Legislatore con Legge n. 178/2020 ha espressamente richiamato le disposizioni relative alle assunzioni agevolate introdotte con Legge di Bilancio 2018.
Ai sensi dell’articolo 1, commi da 100 a 107 della Legge n. 205/2017, ai datori di lavoro privati era riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi a loro carico nel limite del 50% dei complessivi contributi dovuti, con esclusione dei premi e contributi Inail, per le assunzioni di giovani under 30 (under 35 per le assunzioni avvenute nell’anno 2018).
L’agevolazione era riconosciuta solamente nelle ipotesi in cui il lavoratore non avesse avuto alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo ovvero con altro datore di lavoro. Inoltre, veniva precisato che non si configuravano come condizione ostativa al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Stante l’espresso richiamo della Legge di Bilancio 2021 alle disposizioni di cui alla Legge n. 205/2017 in materia di assunzioni agevolate, sembra pertanto applicabile anche per le assunzioni di giovani under 36 il requisito che subordina il riconoscimento dell’esonero contributivo al fatto di non aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro che intende fruire del beneficio ovvero con altro datore di lavoro.
Tuttavia, sembra possibile fruire dell’esonero contributivo anche nel caso in cui il lavoratore, assunto a tempo indeterminato con agevolazione, si sia dimesso in data antecedente la scadenza dell’agevolazione stessa. In tali ipotesi, anche se il lavoratore risulta aver già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sembra possibile per il nuovo datore di lavoro usufruire dell’esonero per la parte residuale.
In materia si attendono chiarimenti da parte degli Istituti competenti.
Il beneficio è inoltre concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” e le disposizioni inerenti l’agevolazione sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108 del TFUE).
Infine, le risorse del Programma Next Generation EU destinate al finanziamento dell’agevolazione sono pari a 200,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato