Telefisco rappresenta l’occasione per fornire chiarimenti sui principali temi fiscali che suscitano interesse e discussioni tra i professionisti e i contribuenti. Tra i vari quesiti pervenuti, i tecnici del fisco hanno risposto ai dubbi sorti per l’applicazione del credito d’imposta sulle locazioni. Analizziamo in sintesi le risposte fornite dalle Entrate.
Un aspetto di cui si è molto discusso riguarda la possibilità di avvalersi del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione di competenza del 2020 ma corrisposti nel 2021. La genesi della questione era legata al dato letterale di cui al comma 5, art. 28 del D.L. 34/2020 secondo il quale il beneficio viene riconosciuto in ragione de “l’importo versato nel periodo d’imposta 2020”. Su questo punto specifico viene precisato che la formulazione intende affermare che il canone debba risultare corrisposto affinché sia possibile fruire del credito d’imposta. In assenza del pagamento, il bonus resta sospeso fino al momento del pagamento. Il credito d’imposta locazioni, quindi, viene riconosciuto secondo il principio di competenza e si perfeziona dopo il pagamento del canone che può avvenire anche nell’anno 2021. La precisazione è simmetrica rispetto a quanto già sostenuto in precedenza, vale a dire nel caso in cui il canone sia stato riconosciuto in maniera anticipata nel 2019 per i mesi di competenza del 2020. Anche in questo caso, come era stato già precisato in risposta all’interpello n. 440 del 5 ottobre 2020, spetta il tax credit locazioni.
Altro tema affrontato riguarda il riconoscimento del credito d’imposta nel caso di contratto di sublocazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta compete al locatario in relazione al canone pagato al locatore, anche nel caso in cui lo stesso immobile sia concesso in sublocazione. Il bonus spetta sia al locatario principale che al sub-locatario senza effettuare alcun ricalcolo per tener conto di quanto ricevuto dal primo conduttore nell’ambito della sublocazione.
Per quanto concerne il delicato tema della cessione del credito, l’Agenzia conferma che il cessionario che ha comunicato l’accettazione entro il 31 dicembre 2020 può utilizzare il credito d’imposta acquistato in compensazione dei debiti d’imposta a saldo emergenti dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Con questa precisazione si superano le perplessità legate al mancato utilizzo del credito acquistato nel 2020 in compensazione nel modello F24, che sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Le ulteriori precisazioni hanno riguardato quanto segue:
- L’Iva totalmente indetraibile costituisce una componente di costo del canone di locazione che incide sul calcolo del credito d’imposta. La risposta è negativa, nel senso che non costituisce una componente del costo di gestione l’Iva parzialmente indetraibile.
- I soggetti multiattività (ad esempio, un albergo con ristorante) possono beneficiare dell’estensione del credito d’imposta locazioni previsto per le attività “turistico-ricettive” soltanto se tale è la loro attività principale. Assume rilievo il valore dei ricavi specifici rispetto ai ricavi generali dell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Per il tax credit relativo alle mensilità 2020, il riferimento è il 2019. Per quanto concerne la proroga al 30 aprile 2021 disposta dalla legge di stabilità, il riferimento per valutare il calo del fatturato resta il 2019 a seguito della precisazione normativa inserita in sede di conversione del decreto di Natale.
- L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni per il mese di giugno, ovvero luglio per le attività stagionali, prima dell’autorizzazione della Commissione europea (decisione del 28.10.2020 n. C-2020 7595 final) comporta l’applicazione di una sanzione pari al 30% del credito indebitamente compensato con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN