Con le due Risposte all’interpello n. 6 e all’interpello n. 8 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate torna a parlare di mutui e conferma nuovamente la possibilità di detrarre gli interessi passivi qualora il mancato trasferimento della residenza, nel rispetto delle tempistiche vigenti, sia imputabile a cause di forza maggiore.
Quali sono le condizioni per poter accedere alla detrazione degli interessi passivi sui mutui?
Ricordiamo che, in base all’articolo 15 del TUIR, la detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare spetta a condizione che:
- l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso e, nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, entro due anni dall’acquisto;
- l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Vediamo nel dettaglio le due casistiche oggetto di interpello.
Nel primo caso, l’instante intende fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario in quanto, in data 10 agosto 2018, ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale previa effettuazione di lavori di ristrutturazione edilizia. Il contribuente fa presente che, in base alla citata disposizione, non ha potuto trasferire la residenza nel rispetto del predetto termine poiché l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato prima l’interruzione e poi il sensibile rallentamento dei lavori di ristrutturazione.
L’istante ritiene di poter fruire comunque della detrazione in quanto il caso di specie integra una causa di forza maggiore e, in merito all’entità del periodo di sospensione del termine di decadenza, chiede se si possa fare riferimento all’articolo 24 del decreto legge 23 del 2020, che ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini relativi alle agevolazioni prima casa.
Nel secondo interpello, l’istante fa presente che il 29 maggio 2019 ha acquistato un appartamento da adibire ad abitazione principale. Per poter beneficiare della detrazione sugli interessi del mutuo avrebbe dovuto spostare la residenza nella nuova casa entro 12 mesi dall’acquisto; tuttavia, a causa della quarantena imposta dal Covid-19, ha potuto spostare la residenza solo il 29 giugno 2020. Il contribuente istante ritiene di poter comunque fruire della detrazione in quanto lo spostamento della residenza oltre i 12 mesi è dipeso da cause di forza maggiore e, anche in questo caso, la soluzione prospettata dal contribuente fa riferimento al c.d. Decreto Liquidità, con la richiesta di applicazione in via analogica del periodo di sospensione previsto per le agevolazioni prima casa.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha confermato quanto prospettato da entrambi i contribuenti: l’emergenza epidemiologica si configura come causa di forza maggiore e pertanto, sebbene in entrambe le casistiche non sia stato rispettato il termine ultimo per il trasferimento della residenza, il diritto a godere della detrazione non decade.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tuttavia, quanto previsto dal D.L. 23/2020 non trova applicazione nelle due fattispecie oggetto di interpello: tale disposizione si riferisce esclusivamente alle agevolazioni prima casa ai fini dell’imposta di registro, è una norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione.
Dietro a questa decisione vi è invece la Risoluzione 35/E/2002: la destinazione dell’immobile a dimora abituale deve essere concreta e richiede l’espletamento di attività (ad es. trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento difficoltoso di persone) rese impossibili da una serie di provvedimenti sugli spostamenti che, dal 28 febbraio al 2 giugno 2020, hanno praticamente bloccato la libera circolazione delle persone.
Pertanto, essendosi verificato un impedimento oggettivo in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell’immobile, gli istanti potranno fruire di una proroga della scadenza per un periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020), a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma di riferimento.
Viviana Laterza – Centro Studi CGN