A seguito dell’introduzione, con Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale, l’Inps è intervenuto in materia fornendo le prime indicazioni operative.
La Legge di Bilancio 2021 ha infatti previsto la possibilità per i datori di lavoro privati, che si trovano nella condizione di sospendere o di ridurre la propria attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di usufruire di trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di 12 settimane.
Il Legislatore introduce, inoltre, un duplice periodo entro il quale devono collocarsi gli ammortizzatori sociali di cui sopra:
- per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
- e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario (ASO), di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) e del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
In tali periodi, le 12 settimane costituiscono la durata massima di trattamento che può essere richiesto con causale Covid-19.
Con riferimento alla cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) è previsto un periodo massimo di 90 giornate da collocare sempre tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
In materia è intervenuto l’Inps con proprio Messaggio del 29 gennaio 2021, n. 406, fornendo le prime indicazioni operative.
L’Istituto chiarisce innanzitutto che gli ammortizzatori sociali di cui alla Legge di Bilancio 2021 possono essere richiesti a prescindere dall’utilizzo di precedenti trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19.
Pertanto, anche nel caso in cui un datore di lavoro non abbia mai usufruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 può richiedere i trattamenti di cui alla Legge n. 178/2020 a partire dal 1° gennaio 2021.
Inoltre, gli ammortizzatori sociali di cui si tratta trovano applicazione nei confronti di lavoratori che risultano in forza, presso l’azienda richiedente il trattamento, al 1° gennaio 2021.
Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile e di assunzioni a seguito di cambio appalto, ai fini del requisito di cui sopra, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Il Messaggio Inps n. 406/2021 conferma l’assenza dell’obbligo di versamento del contributo addizionale, a differenza di quanto invece stabilito dai Decreti Agosto e Ristori (seconde 9 settimane con fatturato e ulteriori 6 settimane con fatturato).
Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale, con conseguente autocertificazione del calo di fatturato, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui alla Legge di Bilancio 2021.
Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’Istituto ha già attivato i servizi telematici per la trasmissione delle predette istanze e, a tal fine, sono istituite le seguenti nuove causali:
- “COVID 19 L. 178/20” per la cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni in deroga e per l’assegno ordinario;
- “CISOA L. 178/20” per la cassa integrazione speciale a favore degli operai agricoli.
Con riferimento alla cassa integrazione guadagni in deroga, solamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata”, mentre tutti gli altri datori, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga Inps”.
Infatti, le istanze per l’accesso alla CIGD devono essere inviate con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In tale ultimo caso, la scelta dell’unità produttiva sulla quale confluiscono le domande relative a tutte le unità produttive è da ritenere irreversibile.
Pertanto, l’unità produttiva prescelta dovrà essere utilizzata anche in caso di un’eventuale proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”.
L’Inps precisa poi che per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo non è possibile richiedere altri ammortizzatori sociali, con esclusione dei casi in cui la domanda di CIGD riguardi lavoratori esclusi dai trattamenti di integrazione salariale Covid, come ad esempio i lavoratori a domicilio ovvero gli apprendisti (non professionalizzanti).
Il Messaggio Inps n. 406/2021 non ha chiarito i dubbi in merito alla necessità o meno di predisporre le procedure di informativa preventiva.
La Legge di Bilancio 2021, infatti, non ha previsto nulla a riguardo. Tuttavia, sembra corretto osservare i medesimi criteri sino ad oggi applicati.
Pertanto, sarà opportuno inoltrare le informative alle competenti organizzazioni sindacali nel caso di richiesta di trattamenti di CIGO, FIS ovvero CIGD.
Infine, si ricorda che nel caso in cui si ricorra alla cassa integrazione guadagni in deroga, sarà necessario anche sottoscrivere accordi sindacali per le aziende con più di 5 dipendenti o per quelle plurilocalizzate.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato