La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una proroga del credito d’imposta sulle locazioni al 30 aprile 2021 per le strutture turistico-ricettive, includendo nell’estensione anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Ma come si calcola il requisito della perdita di fatturato in questi primi quattro mesi del 2021? Si confrontano con i corrispondenti mesi del 2020 oppure si prende a riferimento il 2019?
Il bonus affitti è un credito d’imposta del 60% sul canone mensile di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sostenuto dai contribuenti per la locazione degli immobili ad uso non abitativo adibiti all’esercizio della propria attività d’impresa o professione.
Tale agevolazione, originariamente introdotta dall’art. 28 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è stata nei mesi integrata da nuove disposizioni. Dapprima è stato concesso alle strutture turistico-ricettive di beneficiare del credito anche per il mese di luglio 2020; successivamente sono stati resi agevolabili anche i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le imprese operanti nei settori di cui all’allegato 1 e 2 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori) e per i codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (riguardanti le attività di servizi di viaggi, tour operator, prenotazioni biglietti e attività connesse) aventi sede operativa nelle “zone rosse”; infine, la Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 30 aprile 2021 il beneficio per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
La condizione base per poter fruire del credito è il calo del fatturato di almeno il 50% sul mese corrispondente del 2019. Pertanto la valutazione per tutto il 2020 è stata effettuata agevolmente dai contribuenti andando a confrontare i corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2020 con i corrispondenti mesi del 2019. E per i primi quattro mesi del 2021 il discorso non cambierà. A chiarirlo è stato il DL n. 172/2020 (Decreto Natale) che ha precisato che il credito d’imposta sui canoni pagati nel primo quadrimestre 2021 spetterà ai contribuenti del settore turistico-ricettivo, alle agenzie di viaggio e ai tour operator soltanto qualora si dovesse registrare un calo del fatturato di almeno del 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 e non del 2020 come da molti annunciato. La ratio della norma risiede nel fatto che se si ponesse a confronto il fatturato del 2021 con quello del 2020 si commetterebbe un grossolano errore, dal momento che il 2020 è stato un anno pesantemente influenzato e falsato dall’emergenza sanitaria.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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