Con l’interpello n. 34/2021, l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente alla domanda di potere fruire del credito d’imposta art.28 del Decreto “Rilancio” nel caso di occupazione “sine titulo” per fine locazione.
Come è noto, sin da marzo 2020, sono state messe in campo iniziative per supportare il peso della spesa fissa relativa ai canoni di locazione sostenuti dalle attività economiche e di lavoro autonomo.
A partire dal decreto “Cura Italia” (limitato agli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1) fino alla più recente Legge di Bilancio 2021 (che proroga al 30 aprile 2021 le misure a favore delle imprese del settore turistico), le disposizioni agevolative sono state emanate a sostegno del 60% del costo del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati in generale allo svolgimento di attività economiche e di lavoro autonomo. In misura ridotta (30%) il credito d’imposta è stato previsto anche in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo destinato in generale alle attività sopra richiamate.
Ma l’applicazione delle disposizioni normative alle svariate situazioni verificatesi realmente ha posto numerosi interrogativi, che via via hanno trovato risposte.
Tra queste, recentemente, spicca l’indicazione che l’Agenzia delle Entrate ha fornito in un interpello, ad una società che ha dichiarato di trovarsi nella condizione di essere conduttore di un immobile adibito ad ufficio, il cui contratto di locazione è scaduto nell’anno 2019.
Tuttavia, successivamente all’avvenuta scadenza contrattuale, l’immobile, col consenso del proprietario, è rimasto nella disponibilità della società istante. Tale situazione quindi si è protratta senza che sia stato stipulato un nuovo contratto di locazione e dietro la corresponsione di somme a titolo di indennità di occupazione.
Stante la situazione di emergenza per la pandemia da COVID-19 che ha impedito il rilascio dell’immobile, la società istante, d’accordo col proprietario, ha continuato a corrispondere un’indennità di occupazione locali, sancita da un accordo raggiunto in base all’art. 1591 del C.C.
Esso prevede appunto che il conduttore in mora nella restituzione, nel nostro caso, dell’immobile al proprietario, è tenuto a corrispondere un corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il risarcimento del danno.
Pertanto la società, ritenendo l’assimilazione delle somme corrisposte a titolo di indennità di occupazione senza titolo, a quelle corrisposte a fronte di un canone di locazione, chiede che l’Agenzia esprima il suo parere in merito alla problematica sollevata.
L’Agenzia delle Entrate, dopo avere effettuato alcuni richiami, considera le finalità che si sono volute raggiungere con l’emanazione dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020 conv. con modif in L. n. 77/2020, e cioè il contenimento degli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19, sul sostenimento dei costi fissi per canoni di locazione e similari indicati nella norma.
Quindi conclusivamente, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’obbligo di pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo gravante sulla società istante possa essere assimilato ai contratti di locazione e similari di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio.
Di conseguenza, fermi restando gli altri requisiti e termini previsti dalla norma, la società istante potrà fruire del credito d’imposta di cui si tratta, per la quota di “indennità di occupazione” corrisposta in assenza di un contratto di locazione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo