Gli uffici della P.A. potranno rifiutare le fatture elettroniche ricevute, ma solo per le cause stabilite dal Regolamento contenuto nel Decreto MEF 24.6.2020 n. 132. Vediamo di quali casistiche si tratta.
Sono contenute nell’apposito Regolamento emanato dal MEF di concerto con il Ministro per la P.A.:
- le cause che consentono alle Amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse;
- le modalità di ordine tecnico con le quali comunicare il rifiuto al cedente / prestatore.
Il provvedimento mira ad evitare rifiuti “impropri” e ad armonizzare le modalità di rifiuto con le regole di fatturazione elettronica tra privati.
Il Regolamento interviene nel Decreto del MEF n. 55/2013, che a sua volta consiste in un Regolamento che tratta di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche. In particolare vengono individuati i casi per cui le P.A. possono rifiutare le fatture elettroniche, ovvero:
- la fattura elettronica ricevuta si riferisce ad una operazione che non riguarda il destinatario della trasmissione;
- nel documento è stata omessa o errata l’indicazione del codice CIG (identificativo di gara) o codice CUP (unico di progetto) ove dovuti;
- nel documento è stata omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio;
- nel documento non sono stati indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all’immissione in commercio AIC);
- nel documento diretto a Regioni ed Enti locali, è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa.
In ogni caso, gli Uffici delle P.A. non possono rifiutare le fatture elettroniche a loro trasmesse nei casi in cui i dati che dovrebbero determinare il rifiuto possono essere corretti con l’emissione di una nota di variazione (art. 26 D.P.R. n. 633-1972).
Infine, l’avvenuto rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore entro 15 giorni, con un documento predisposto in formato xml (vedi allegato B al Regolamento), che deve indicare la causa del rifiuto individuandola tassativamente tra quelle sopra elencate.
Con questa disposizione si regolamenta un aspetto molto importante nei rapporti intercorrenti tra soggetti economici e P.A., che quindi non potrà respingere immotivatamente una fattura elettronica ricevuta ma sarà legittimata a farlo solo nei cinque casi qui elencati e specificatamente illustrati nel provvedimento indicato.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo