Con la risposta n° 58 l’Agenzia delle entrate continua a fare chiarezza in ambito Superbonus: si potrà fruire del beneficio anche nel caso in cui i lavori vengano eseguiti su un unico fabbricato composto da più immobili, fino ad un massimo di quattro unità. Ricordiamo che, ad oggi, l’Agenzia delle entrate non ha ancora specificato che cosa intenda con la nozione di “unità immobiliare”.
La casistica oggetto di interpello
L’istante si rivolge all’Amministrazione finanziaria in qualità di pieno proprietario di una delle due unità immobiliari; l’altra unità immobiliare, invece, è detenuta a titolo di nuda proprietà con usufrutto a favore del padre; entrambi gli immobili fanno parte di un unico edificio.
Sull’intero fabbricato, costituito dalle descritte unità immobiliari, verranno eseguiti interventi di miglioramento sismico, quale rinforzo sulle murature ed altre opere strutturali che faranno innalzare la classe sismica dell’intero fabbricato di due categorie strutturali. Inoltre è prevista la realizzazione di un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.
Il contribuente ritiene di poter beneficiare del Superbonus e che tali spese possano essere ripartite al 50 per cento tra lui e il padre usufruttuario, attraverso fatture separate e intestate singolarmente a ciascuno di loro.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici e tali interventi possono essere effettuati, tra l’altro, su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”.
L’utilizzo da parte del Legislatore della locuzione “condominio” ha sollevato non pochi dubbi interpretativi, dubbi che sono stati poi chiariti con la circolare n. 24/E del 2020: tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore, riferita espressamente ai “condomìni” e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista; pertanto, il Superbonus non spetta con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari.
Tuttavia, l’articolo 1 comma 66 lettera n) della legge di bilancio 2021 ha provveduto a modificare tale disposizione: l’agevolazione spetta anche nel caso in cui gli interventi siano realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari, fino ad un massimo di quattro unità.
Nel caso di specie, l’edificio è composto da due unità immobiliari di cui l’Istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà: l’importo massimo di detrazione spettante andrà quindi suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Il contribuente, pertanto, potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, all’agevolazione in esame.
Viviana Laterza – Centro Studi CGN