730/2021: domande e risposte

Siamo ormai prossimi all’inizio della campagna fiscale 2021 e anche quest’anno non mancano innumerevoli novità. Per prepararci alla presentazione del modello 730/2021 riferito all’anno d’imposta 2020, cerchiamo di dare delle risposte ai dubbi più frequenti in fase di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi.

Ho sostenuto delle spese all’estero per le quali mi hanno rilasciato un documento di spesa in lingua straniera. Come posso beneficiare della detrazione su tali spese?

Le spese per le quali è possibile fruire del beneficio fiscale (es: spese mediche) supportate da documentazione redatta in lingua estera sono detraibili dall’IRPEF allo stesso modo di quelle attestate da fatture o ricevute in lingua italiana.

Quando la documentazione è in lingua straniera è necessario allegare al documento di spesa una traduzione, la quale potrà essere di diverse tipologie a seconda del caso:

  • se la documentazione è redatta in lingua inglese, francese, spagnolo o tedesco è sufficiente la traduzione semplice eseguita dal contribuente;
  • se la documentazione è stata redatta in una lingua diversa da quelle sopra menzionate è necessario presentare una traduzione giurata.

Sono previste delle deroghe per parte della popolazione. Sono infatti esentati dalle traduzioni sopra indicate i contribuenti residenti in Valle d’Aosta, qualora la documentazione fosse scritta in francese, e i residenti a Bolzano nel caso in cui la documentazione fosse redatta in tedesco. Allo stesso modo la documentazione in sloveno non necessita di una traduzione giurata se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

Che agevolazione spetta al contribuente che ha acquistato un condizionatore?

Se il contribuente ha sostenuto una spesa per l’acquisto del condizionatore, potrà beneficiare alternativamente della detrazione sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e su quelle di risparmio energetico. Quest’ultima detrazione si ritiene ammessa solo nel caso in cui si proceda alla sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia.

Per beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione non servirà per forza di cose procedere alla sostituzione di un impianto di climatizzazione ma sarà sufficiente anche una nuova installazione.

Nel 2020 due coniugi hanno sostenuto delle spese per interventi di ristrutturazione. La moglie beneficia della detrazione per spese per il recupero del patrimonio edilizio. Può il marito detrarre solo le spese per l’acquisto dei mobili?

L’articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2009 prevede che ai contribuenti che sostengono spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, spetta la relativa detrazione. Con questa specifica viene quindi riconosciuta la detrazione come beneficio aggiuntivo rispetto a quello per la ristrutturazione edilizia.

Per questo motivo la detrazione al rigo E57 potrà essere riconosciuta solo al contribuente che si avvale della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Sono in possesso della certificazione di una ONLUS per comprovare l’erogazione liberale. È sufficiente?

La Circolare 19/E dell’ 8 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate stabilisce che, per poter beneficiare della detrazione o deduzione sulle somme donate a enti ONLUS, è necessario produrre la prova del pagamento. La ricevuta rilasciata dall’ente non è per questo motivo, da sola, sufficiente.

La certificazione viene richiesta solo se dalla disposizione di pagamento non sia possibile individuare alcuni elementi essenziali, quali: il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il soggetto che ha sostenuto la spesa e il carattere di liberalità del versamento.

Posso detrarre le spese per la costruzione del box eseguito in economia?

Si ritengono detraibili tutte le spese sostenute per la costruzione di un box auto pertinenziale. In tale nozione si ricomprendono anche le spese sostenute per i lavori eseguiti in economia.

In tal caso sarà necessario essere in possesso di un titolo abilitativo dal quale si evinca il vincolo pertinenziale tra box e unità abitativa, fatture, per esempio per l’acquisto dei materiali, e bonifici.

Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN