Come ormai stabilito dalla normativa emergenziale, la presentazione delle istanze all’Inps per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Poi, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari al pagamento ovvero al saldo dell’integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Pertanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario tenere in considerazione il periodo in cui si è usufruito (o si è autorizzati) del trattamento di integrazione salariale, prendendo come riferimento per il calcolo del termine decadenziale, l’ultimo giorno del periodo di integrazione autorizzato dall’Inps.
Nel caso in cui i termini non vengano rispettati, il pagamento della prestazione e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro.
L’articolo 11, comma 10-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Decreto Milleproroghe) introdotto con Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto la proroga al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19 e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi da parte dell’Inps, scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Con proprio Messaggio del 9 marzo 2021, n. 1008, l’Inps ha fornito indicazioni in merito prevedendo espressamente che tale proroga si applichi a tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da Covid-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Possono quindi beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi fino a novembre 2020 compreso.
I datori di lavoro dovranno, pertanto, trasmettere le istanze entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021, utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
Con riferimento alle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda (quindi per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto), i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.
In merito, invece, alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis del D.L. n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi decaduti.
Il regime di differimento di cui si tratta si applica anche alle trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da Covid-19, i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Pertanto, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
In tal caso, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano mai inviato i modelli SR41 e SR43 semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
Con riferimento, invece, ai modelli SR41 e SR43 semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio.
Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che verranno fornite con apposito Messaggio Inps.
Il Decreto Milleproroghe non fa invece riferimento ai termini relativi alle domande di trattamenti di integrazione salariale con pagamento diretto Inps e richiesta dell’anticipo del 40%.
In tali casi, infatti, la trasmissione deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In mancanza di un’espressa inclusione nella proroga dei termini anche delle richieste relative agli ammortizzatori sociali Covid-19 con anticipo del 40%, dette istanze sono da ritenersi escluse dalla previsione ex articolo 11, comma 10-bis D.L. n. 183/2020.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato