Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, tra le altre misure disposte per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono reintrodotti interventi a sostegno dei lavoratori dipendenti ed autonomi con figli minori in quarantena ovvero che svolgono attività didattica a distanza.
Congedi ai genitori
L’articolo 2 del D.L. n. 30/2021, infatti, ha previsto, a favore di genitori lavoratori dipendenti conviventi con un figlio minore di 16 anni, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
- alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio;
- nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale facoltà è riconosciuta ad un solo genitore, alternativamente all’altro. Non è infatti possibile richiedere lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working da parte di entrambi i genitori per il medesimo figlio e per lo stesso periodo.
Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per le cause sopra specificate.
Per i periodi in cui si usufruisce del congedo di cui sopra è riconosciuta un’indennità di importo pari al 50% della retribuzione e in sostituzione della medesima. Il periodo è, inoltre, coperto da contribuzione figurativa.
Tale beneficio è riconosciuto anche a favore di genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ex articoli 32 e 33 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, su richiesta, nel congedo con diritto all’indennità per genitori con figli minori di 14 anni e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità pari al 50% della stessa.
Il periodo non è inoltre coperto da contribuzione figurativa. Tuttavia, vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del congedo.
Bonus baby-sitting
Possono, invece, richiedere la corresponsione di uno o più bonus al fine di acquistare servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, i seguenti lavoratori conviventi con figli minori di 14 anni:
- iscritti alla gestione separata Inps;
- i lavoratori autonomi;
- il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari;
- lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Tale possibilità è riconosciuta a fronte della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, in caso di contagio ovvero per quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente.
Il beneficio verrà corrisposto mediante libretto di famiglia ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 ovvero, in alternativa, direttamente al richiedente, purché venga comprovata l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa ovvero ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (il bonus per servizi integrativi per l’infanzia è però incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido introdotto con Legge di Bilancio 2017).
Il bonus baby-sitting sarà erogato solo nelle ipotesi in cui l’altro genitore non acceda ad altre tutele ovvero ai congedi introdotti con il presente decreto Legge e, in ogni caso, in alternativa alle predette misure (svolgimento della prestazione in modalità agile, congedo indennizzato ovvero congedo non indennizzato).
Tutte le misure a favore di lavoratori introdotte dal presente Decreto Legge sono applicabili fino al 30 giugno 2021.
Inoltre, per i giorni in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisca del congedo indennizzato o non indennizzato ovvero non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, l’altro genitore non potrà usufruire:
- dell’astensione dall’attività lavorativa mediante congedo con il riconoscimento dell’indennità pari al 50% della retribuzione;
- del congedo non indennizzato in caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni;
- ovvero del bonus baby-sitting.
Le predette misure restano comunque applicabili nei casi in cui il genitore abbia anche altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure qui specificate.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato