Con l’interpello n. 189 del 17 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il MISE, fornisce un importante chiarimento per quanto concerne il perimetro oggettivo di applicazione dei crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali nell’ambito della cd “Transizione 4.0”. Si tratta di una normativa di vantaggio che incontra grande apprezzamento tra gli operatori economici e che è stata confermata nell’ultima legge di bilancio per il biennio 2021 e 2022. Analizziamo i contenuti del documento di prassi ritenendoli applicabili ai casi similari che potrebbero verificarsi.
Il quesito propone il caso di un soggetto che ha effettuato l’acquisto di un’autobetoniera che si compone di due parti:
- l’autotelaio targato;
- l’attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).
L’istante fa presente che la betoniera (con o senza pompa) rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell’iperammortamento di cui all’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’autotelaio, invece, pur essendo un bene strumentale, non è specificamente incluso. La questione riguarda proprio il legame funzionale esistente tra i due beni (autotelaio e betoniera) ai fini del beneficio del credito d’imposta, vale a dire se entrambi i beni possano fruire del tax credit del 40% previsto dal comma 189 della legge 160/2019.
La risposta arriva direttamente dai tecnici del Mise che sono stati chiamati direttamente in causa dall’Agenzia, visto che il quesito riguarda una valutazione tecnica circa l’ambito oggettivo. La risposta è contenuta appunto nell’interpello nel quale si precisa che:
- nell’ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)”);
- devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”), nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE”.
Accertato il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, il credito per beni 4.0 potrà essere applicato solo alla betoniera, mentre all’autoveicolo potrà eventualmente essere applicato il credito del 6% per beni strumentali ordinari.
Da un punto di vista generale, ne deriva che l’investimento non può essere considerato unitariamente al fine del riconoscimento del credito d’imposta, anche quando la macchina non è in grado di funzionare senza l’apporto del veicolo. Si tratta di un’interpretazione rigorosa, che conferma ancora una volta come i criteri utilizzati nella valutazione dell’ambito oggettivo possano fondarsi sugli aspetti formali che rendono necessaria una buona dose di prudenza nella valutazione dei beni che possono o meno rientrare nei crediti.
Da un punto di vista pratico, sorge la necessità per le imprese, nel caso di acquisti di beni complessi parzialmente rientranti negli elenchi dei beni agevolabili, di richiedere la scomposizione del corrispettivo in due parti a seconda del regime fiscale di vantaggio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN