L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato alla creazione di numerose disposizioni normative e, in particolare, ha imposto alle aziende di porre in essere nuovi adempimenti, creando anche dei problemi in materia di privacy.
Si pensi ad esempio alle modalità di ingresso in azienda: al datore di lavoro viene concessa la possibilità di sottoporre alla misurazione della temperatura corporea dipendenti, visitatori e fornitori.
Sul punto, il Garante, riprendendo il Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si è da subito espresso stabilendo che la misurazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali ex articolo 4 Regolamento UE 2016/679.
Precisiamo fin da ora che, in questo contesto, la rilevazione della temperatura è legittima in quanto:
- dà esecuzione ad un compito di interesse pubblico ( 6, par. 1, lett. b) c) Reg. UE 679/2016);
- risponde a motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ( 9, par.2, lett.i) e in particolare alla necessità di tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione (Considerando 46 dello stesso Regolamento);
- è coerente con la raccomandazione di adottare dei protocolli di sicurezza anti-contagio ( 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020).
Cosa dovrà fare quindi il datore di lavoro che decida di rilevare la temperatura all’ingresso dell’azienda?
- Nominare tutti i soggetti autorizzati al rilevamento della temperatura;
- Aggiornare il Registro dei Trattamenti inserendo questa specifica attività di misurazione;
- Redigere la valutazione di impatto (se si è titolari del trattamento);
- Fornire anche oralmente ai soggetti sottoposti a misurazione un’informativa specifica;
- Registrare la temperatura corporea solamente nel caso in cui il soggetto presenti febbre superiore ai 37.5 gradi e quando, in generale, sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro;
- Non conservare i dati con il finire dello stato emergenziale;
- Trattare i dati personali esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio Covid-19 e non diffonderli o comunicarli a terzi.
Infine, si precisa che, trattandosi in ogni caso di aspetti di natura medico-sanitaria, le misure devono essere sempre adattate alla specifica organizzazione in collaborazione con il medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e ogni altra figura competente in materia.
Giulia Morettin – Centro Studi CGN