L’INPS, con proprio Messaggio del 26 marzo 2021, n. 1297 fornisce le prime indicazioni in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto Sostegni. Alla luce del provvedimento, illustriamo le più importanti novità in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 rispetto alla normativa previgente e forniamo alcune risposte a questioni interpretative già evidenziate nell’articolo “Decreto Sostegni: ulteriori settimane per gli ammortizzatori sociali”.
Innanzitutto, l’Istituto ha stabilito che l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale è consentito a prescindere dall’utilizzo di ammortizzatori sociali emergenziali per i periodi antecedenti il 1° aprile 2021.
L’INPS ha poi chiarito come i nuovi trattamenti si sommano ai precedenti ammortizzatori sociali introdotti dalla Legge di Bilancio 2021.
Pertanto, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (12 di cui alla Legge di Bilancio e 13 ex Decreto Sostegni).
Tuttavia, le 12 settimane riconosciute ai sensi della Legge n. 178/2020 devono collocarsi necessariamente entro il 31 marzo 2021.
A partire dal 1° aprile 2021, quindi, i datori di lavoro che intendono usufruire di ammortizzatori sociali dovranno presentare domanda per l’accesso ai nuovi trattamenti utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”, anche nel caso in cui avessero ancora a disposizione parte delle 12 settimane ex Legge di Bilancio 2021.
Il Decreto Sostegni ha, inoltre, introdotto ulteriori 28 settimane a favore dei datori di lavoro che si avvalgono della cassa integrazione guadagni in deroga, dei Fondi di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterale, da collocarsi nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021.
L’Istituto stabilisce espressamente che il D.L. n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione, precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della Legge di Bilancio 2021, collocati anche solo parzialmente in data successiva al 1° aprile 2021.
Pertanto, sulla base di tale chiarimento, il nuovo periodo di integrazione deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Da ciò deriva che i datori di lavoro, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, hanno complessivamente a disposizione 40 settimane (12 settimane Legge n. 178/2020 più 28 settimane D.L. n. 41/2021) di trattamento.
Tuttavia, le 12 settimane di cui alla L. 178/2020 devono collocarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021.
I datori di lavoro che abbiano a disposizione parte delle 12 settimane alla data del 1° aprile 2021 possono quindi continuare ad utilizzare le rimanenti settimane di cui alla Legge di Bilancio 2021, purché queste si collochino entro il 30 giugno 2021.
Anche per il trattamento di cassa integrazione guadagni per gli operai del settore agricolo (CISOA) vale la medesima regola.
I datori di lavoro del settore agricolo che sono costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di 120 giornate da collocare nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021.
Tale periodo è da ritenersi aggiuntivo rispetto al periodo precedente di 90 giornate introdotto dalla Legge n. 178/2020 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021.
Pertanto, qualora i datori di lavoro abbiano ancora a disposizione alcune giornate ex Legge di Bilancio 2021 alla data del 1° aprile, potranno continuare ad utilizzarle entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Inoltre, le imprese che al 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che si vedono costrette a sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso dal 1° aprile 2021 fino al 30 giugno 2021, a condizione che le imprese rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla CIGO.
In tal caso, la nuova causale da utilizzare per la presentazione dell’istanza è “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”.
Tutti i trattamenti di integrazione di cui si tratta si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni).
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il Decreto Sostegni ha poi stabilito che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza per la presentazione delle domande è fissato alla data del 30 aprile 2021 (entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto).
Tuttavia, si tratta di un termine peggiorativo per i datori di lavoro rispetto a quanto stabilito per le domande a regime.
L’INPS, con il Messaggio n. 1297/2021, ha pertanto previsto che in fase di prima applicazione e, quindi, per i trattamenti iniziati nel mese di aprile 2021, il termine di presentazione delle istanze di accesso è fissato al 31 maggio 2021.
Altra novità, rispetto alla normativa previgente in materia di ammortizzatori sociali Covid-19, riguarda le modalità di pagamento delle prestazioni.
Infatti, con il Decreto Sostegno, il Legislatore ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di anticipare tutte le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente.
Pertanto, anche i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga possono essere anticipati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori per poi conguagliare l’importo pagato in un momento successivo.
Resta comunque possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produrre documentazione comprovante la difficoltà finanziaria dell’azienda, con eventuale anticipo del 40%.
Infine, con riferimento alle nuove modalità di trasmissione dei dati all’INPS in caso di pagamento diretto delle prestazioni ovvero per il saldo delle anticipazioni delle stesse, viene ribadito che la trasmissione, per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021, deve avvenire tramite il flusso “UniEmens-Cig”.
Alla luce di tale disposizione, rimane da chiarire se tale nuova modalità di trasmissione di dati debba essere utilizzata solamente per le nuove settimane di trattamenti introdotti dal D.L. n. 41/2021 ovvero anche per le eventuali settimane residue ex Legge di Bilancio 2021, collocate a partire dal 1° aprile 2021.
Le istruzioni operative per la corretta gestione di tale flusso saranno contenute in un’apposita Circolare dell’Istituto.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato