C’è tempo fino al 28 maggio 2021 per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni (DL n. 41/2021). In questi due mesi che ci separano dal termine ultimo del 28 maggio, tutti i titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario avranno modo di ristorare quanto perso in questi mesi di chiusure forzate.
L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
I requisiti per poter beneficiare del contributo sono quelli di avere partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, ricavi inferiori a 10 milioni di euro nel 2019 e aver subito un calo del fatturato medio mensile 2020 almeno del 30% rispetto alla corrispondente media mensile del 2019. Calo non necessario per chi ha aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Ma come si calcola il fatturato medio mensile?
Per calcolare il fatturato medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, vanno prima determinati fatturato e corrispettivi totali realizzati nel 2019 e nel 2020 e, a tal fine, occorre prendere in considerazione:
- tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- tutte le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72, aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- l’ammontare totale dei corrispettivi 2019 e 2020, per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72;
- l’ammontare del fatturato riguardante le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni e servizi per i quali si è emessa fattura ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72.
Nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).
Ciò che risulta evidente da quanto sopra riportato è che il fatturato 2019/2020 non necessariamente coincide con il volume d’affari riportato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA. Infatti, dovendo considerare anche le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni, va preso in considerazione anche il rigo VE40 della dichiarazione.
Tale importo complessivo (rigo VE50 + rigoVE40) viene diviso per il numero di mesi in cui la partita IVA è stata attiva nell’anno e in tal modo si trova il fatturato medio mensile, riferimento basilare per eseguire il calcolo del contributo spettante.
E i soggetti in regime forfettario che non sono tenuti all’invio della dichiarazione IVA come calcolano il fatturato medio?
Nel loro caso si prenderanno a riferimento tutte le fatture attive del 2019 e del 2020 emesse a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi. Non ha nessuna rilevanza il relativo movimento finanziario di incasso.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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