Le cause all’origine della crisi d’impresa e le modalità di segnalazione

La necessità di intercettare i segni premonitori di una possibile crisi e avviare tempestivamente un processo di ristrutturazione per evitare l’insolvenza è diffusamente avvertita dalle imprese e rappresenta un principio fondamentale per la corretta gestione della crisi. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, a norma dell’art. 14 co. 1 del D.Lgs. 14/2019 (CCII), hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti, assumendo le conseguenti idonee iniziative:

  • se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato,
  • se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione.

Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di segnalare “… immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”.  La segnalazione, quindi, deve essere motivata, è dovuta dagli organi di controllo, ha per oggetto gli indizi della crisi e questi devono essere fondati.

Il concetto di crisi è stabilito all’art. 2 co. 1 lett. a) del CCII e viene definito come lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per l’impresa si manifesta come “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici” a far fronte regolarmente alle “obbligazioni pianificate”.

In linea generale, l’individuazione della causa prima o del processo eziologico che ha portato allo stato di crisi è spesso complessa e non immediatamente evidente, in quanto possono concorrere diversi fattori che spesso agiscono congiuntamente e rendono difficile o arbitrario stabilire in modo univoco quale sia stata la singola causa del dissesto. A prescindere dalle cause, un’impresa in crisi presenta, il più delle volte, una situazione di squilibrio economico che intacca l’equilibrio patrimoniale e che produce una condizione di squilibrio finanziario, compromettendo la prospettiva di continuità oltre all’incapacità di procurarsi sufficienti flussi di cassa per sostenere il debito.

Le cause all’origine della crisi d’impresa possono essere legate a:

  • crisi da inefficienza dovuta a incapacità di operare con rendimenti e costi in linea con i principali competitors per via, per esempio, dell’obsolescenza/sottodimensionamento dei beni strumentali utilizzati oppure mancanza di preparazione/impegno del personale;
  • crisi da sovracapacità/rigidità dovuta a capacità produttiva dell’impresa eccedente rispetto alle possibilità di assorbimento del mercato di sbocco a causa, per esempio, di una contrazione della domanda o della perdita di quote di mercato senza che l’impresa riesca a riconvertirsi nel breve periodo;
  • crisi da decadimento dei prodotti e/o da errori di marketing a causa di politiche inadeguate connesse a ricambio dei prodotti aziendali e/o errori nella scelta dei mercati e del target di clientela;
  • crisi da incapacità nella programmazione connessa a carenza di innovazione, incapacità dell’impresa di individuare gli obiettivi da conseguire, scarsa propensione alla ricerca, ecc.;
  • crisi da squilibrio finanziario a causa di un ricorso eccessivo a fonti di finanziamento esterne che determina oneri finanziari insostenibili che si ripercuotono negativamente sul risultato d’esercizio e sul piano patrimoniale dell’impresa.

Il CNDCEC opportunamente precisa che sono gli organi di controllo societari ed il revisore a dover effettuare una valutazione professionale della fondatezza degli indizi della crisi evidenziati dal sistema di indicatori. Il semplice superamento delle soglie stabilite dalla legge e dalle linee guida del CNDCEC, se da un lato costituisce una ragionevole presunzione della crisi, allo stesso tempo “non implica automaticamente la fondatezza dell’indizio di crisi”. Vale però soprattutto anche l’inverso, ovvero in molti casi il mancato superamento degli indicatori, di per sé, non sarà in grado di escludere che l’impresa possa essere considerata in crisi.

Un aspetto di grande rilevanza riguarda la procedura di segnalazione che, a seconda dei destinatari, si distingue:

  • verso l’interno, quando è rivolta agli amministratori;
  • verso l’esterno, quando è rivolta all’Organismo di composizione della crisi (OCR).

L’obbligo di attivare la procedura di segnalazione è a carico:

  • degli organi di controllo societari, revisore contabile, società di revisione ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni;
  • dei creditori pubblici qualificati: Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della Riscossione.

È l’art. 14 comma. 1 del CCII a stabilire che gli organi di controllo societari, il revisore contabile la società di revisione hanno l’obbligo di:

  • verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le idonee iniziative, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario ed il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalare immediatamente all’organismo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Con l’implementazione della procedura interna o di preallerta, il legislatore della riforma ha inteso instaurare un sistema di controllo continuo, che presuppone un ininterrotto scambio di informazioni tra i soggetti sui quali grava l’obbligo di segnalazione e l’organo amministrativo. Si tratta anche di un nuovo modo di concepire l’incarico, nel senso di evitare le crisi con un approccio previsionale anziché a consuntivo.

In presenza di fondati indizi della crisi di cui all’art. 14, comma 2, CCII, la procedura di segnalazione verso l’interno si concretizza nei seguenti passaggi:

  • i soggetti obbligati segnalano la situazione con nota scritta e motivata da far pervenire all’organo amministrativo mediante PEC o altri mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione. La nota di segnalazione deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire sulle soluzioni individuate e sulle iniziative intraprese;
  • nel termine fissato, l’organo amministrativo può presentare (anche prima dell’incontro al soggetto segnalante) memorie ed osservazioni per dimostrare l’assenza di uno stato di crisi, che l’organo di controllo deve considerare e valutare fornendo una risposta di accoglimento o di reiezione in tempo utile per il rispetto del termine fissato all’organo amministrativo;
  • nel caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo, ovvero nel caso di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare la crisi, gli organi di controllo provvedono a informare tempestivamente l’OCRI dando luogo alla procedura di segnalazione verso l’esterno. Nella nota di segnalazione viene fornito ogni elemento utile anche in deroga a quanto disposto in materia di obbligo di segretezza (ex art. 2407 co. 1 c.c.).

La procedura di segnalazione produce importanti effetti rispetto alla responsabilità degli organi titolari della funzione di controllo. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, infatti, ex art. 14, comma 3, CCII:

  • costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo tenuti alla segnalazione per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi di omessa o inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo, ovvero nel caso di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare la crisi, sia stata effettuata la tempestiva segnalazione all’OCRI;
  • non costituisce mai, per gli organi di controllo tenuti agli obblighi di segnalazione, giusta causa di revoca dall’incarico.

Si evidenzia, altresì, che le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a dare notizia agli organi di controllo, in ragione delle funzioni a loro affidate, nei casi di variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN