In occasione delle precedenti misure in favore dei contribuenti danneggiati dall’emergenza sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha espresso i suoi orientamenti nei documenti di prassi n. 9/E/2020, 15/E/2020 e 22/E/2020. In attesa di conoscere il pensiero dei funzionari del fisco per quanto concerne il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni (ex art. 1, D.L. 41/2021), cerchiamo di chiarire alcuni dubbi facendo riferimento, laddove possibile, ai precedenti riscontri forniti dall’Amministrazione Finanziaria.
Spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972
Secondo Assosoftware, entrano a far parte del fatturato tutte le somme addebitate al cliente, comprese le predette spese. L’Agenzia delle Entrate non ha assunto una posizione chiara, avendo fornito alcune indicazioni esclusivamente con riferimento alle operazioni non soggette ad IVA, che tecnicamente hanno una natura ben diversa. In particolare, nel documento di prassi 9/E/2020, l’ADE, nel rispondere ad uno specifico quesito, ha precisato la rilevanza, ai fini del computo del fatturato, dei corrispettivi relativi ad operazioni non soggette ad IVA, affermando che al fatturato devono essere “sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA”. La fattispecie delle operazioni non rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 633/1973 è ben diversa da quella di cui all’art. 15, DPR 633/1973. Le spese anticipate in nome e per conto del committente di cui all’art. 15 del DPR 633/1972 rappresentano mere partite di giro e non sono da annoverare tra le cessioni di beni o prestazioni di servizi. Ne consegue che le spese ex art. 15 non sarebbero da considerare ai fini del computo per la determinazione del fatturato (mancando, tra l’altro, una definizione normativa al riguardo). Sul punto si auspica un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Somme percepite a titolo di rimborso spese, ancorché escluse da IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR633/72, non documentate da fattura
La questione è stata oggetto di una risposta all’interpello n. 350/2020, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020. Il documento di prassi ha precisato che i rimborsi spese escluse da IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del DPR633/72 e non documentate da fattura devono essere incluse nel calcolo della riduzione del “fatturato” del soggetto richiedente il contributo.
Contributo integrativo alle casse previdenziali private
I professionisti iscritti alle casse previdenziali private addebitano al cliente il contributo integrativo da versare periodicamente alla cassa professionale di appartenenza. Si tratta, ad esempio, del contributo che dottori commercialisti, avvocati, architetti, espongono in fattura e assoggettano ad IVA. Il contributo integrativo entra nel computo del volume d’affari. Ne deriva che, trattandosi di un componente che concorre alla determinazione della base imponibile IVA, lo stesso confluisce nel fatturato e quindi va preso in considerazione per la verifica della riduzione per l’ottenimento del contributo previsto dal decreto sostegni.
Contribuenti iscritti alla gestione separata Inps
Nel caso specifico non sussistono dubbi, in quanto la rivalsa verso il committente del contributo previdenziale dovuto nella misura del 4% ha natura di ricavo o compenso e risulta assoggettato ad IVA e concorre alla determinazione del fatturato.
Produttori agricoli in regime di esonero
A tali soggetti spetta il contributo a fondo perduto. La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate e si rinviene dalle istruzioni ministeriali alla compilazione dell’istanza in cui si precisa che, al fine della determinazione della percentuale spettante, i titolari di reddito agrario, non potendo far riferimento ai ricavi, debbano riferirsi al volume d’affari 2019 risultante al rigo VE50 della dichiarazione IVA.
Forfettari e calo del fatturato
I soggetti in regime forfettario, ai fini della verifica del calo del fatturato, devono tener conto dei documenti aventi data di emissione compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, da raffrontare con quelli recanti data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, a prescindere dal momento di pagamento del corrispettivo.
Rilevanza ai fini del fatturato della cessione di beni strumentali da parte di un soggetto in regime forfettario
La cessione dei beni strumentali è da includere nella determinazione del fatturato, in ragione della data di effettuazione dell’operazione e non considerando il momento dell’incasso.
Contribuenti che hanno cessato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (per es. al 31/3/2021)
Posto che i beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, considerato che la partita IVA è stata cessata successivamente, a tali soggetti spetta il contributo.
Enti non commerciali che svolgono attività commerciale
Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento allo svolgimento di attività commerciali, possono beneficiare del sostegno previsto dal decreto.
Modifica opzione accredito diretto/credito d’imposta
L’opzione della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.
Utilizzo del credito d’imposta e divieto di compensazione
Alle compensazioni del credito d’imposta non si applica il limite del divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del DL n. 78/2010.
Cessione del credito
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN