Il contributo a fondo perduto istituito dal decreto Sostegni, a differenza di quanto previsto nella precedente occasione, consente la fruizione del beneficio anche tramite il riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Ecco le indicazioni operative per la fruizione.
Con la risoluzione n. 24/E/2021, per poter utilizzare il credito in compensazione già alla prima occasione utile, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo: “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’importo del contributo riconosciuto in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Al momento della trasmissione del modello, il sistema effettua, tra i controlli di protocollo, la verifica del credito residuo scartando i modelli che riportano contributi in misura superiore all’importo riconosciuto.
Nella stessa risoluzione n. 24/E/2021 sono stati istituiti i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o già utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 ELIDE.
I codici tributo istituiti sono i seguenti:
- “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
- “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
- “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in commento (8128, 8129, 8130); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
In caso di fruizione indebita, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, cioè la sanzione dal 100 al 200 per cento. Sono però applicabili le riduzioni in materia di ravvedimento, nella misura disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, con decorrenza dei termini indicati dalla data di effettiva percezione del contributo o di importo indebitamente compensato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN