Dato il protrarsi della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, sono stati ulteriormente prorogati i termini per fruire delle agevolazioni e del credito d’imposta legati all’acquisto o al riacquisto della prima casa. Infatti, dopo il primo rinvio al 31 dicembre 2020 ad opera del Decreto Liquidità 2020, è intervenuto il Decreto Milleproroghe 2021, prorogando i termini al 31 dicembre 2021.
Si tratta delle disposizioni di cui alla Nota II-bis all’art.1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 (che riguarda le agevolazioni prima casa) e di cui all’art. 7 della L. n. 448/1998 (riconoscimento di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato).
Già con il Decreto Liquidità (art.24 D.L.n.23/2020 conv. in L. n.40/2020), per venire incontro alle difficoltà negli spostamenti e nei tempi di realizzazione delle attività programmate per l’importante funzione sociale svolta dalla fruizione della prima casa, alcuni termini temporali furono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Di recente, con l’art.3 comma 11 quinquies del Decreto Milleproroghe (D.L. n.183/2020 conv. con modificaz. in L. n.21/2021), i predetti termini del 31 dicembre 2020 sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021.
In generale, la sospensione temporale dei termini opera nel seguente modo:
- se il decorso del termine è iniziato prima della sospensione (ad esempio, il 1° febbraio 2020), il termine (tenuto conto dei 22 giorni già trascorsi) riprende a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- se il decorso del termine inizia durante la sospensione (ad esempio il 15 aprile 2021), l’inizio del decorso del termine è fissato al 1° gennaio 2022.
In merito alla precedente disposizione di sospensione, era intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 9/E del 13 aprile 2020.
In quell’occasione, che si può pienamente richiamare, si precisarono gli adempimenti presi in considerazione dalla sospensione al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.
In particolare, i termini oggetto di sospensione per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, trattati nel paragrafo n.8, sono i seguenti:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa;
- il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Nessuna novità è invece intervenuta a proposito del termine quinquennale che rappresenta il periodo minimo di detenzione dell’immobile per evitare la decadenza dalle agevolazioni (vedi p. 8.2 della predetta Circ. Agenzia delle Entrate n. 9/E/2020).
In conclusione, la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 si applica sia agli acquisti che alle vendite i cui termini siano ancora in corso al 23 febbraio 2020 oppure abbiano inizio nel predetto periodo di sospensione.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022, riprenderanno a decorrere i termini per il mantenimento del beneficio prima casa e per il riconoscimento del credito d’imposta:
- per la residua frazione di tempo, per le situazioni in corso al 23 febbraio 2020;
- per l’intera durata, per le situazioni verificatesi nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 dicembre 2021.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo