Esenzione canone RAI 2021: scadenza al 30 aprile per gli over 75

Gli ultrasettantacinquenni hanno tempo fino al 30 aprile per presentare richiesta di esenzione dal pagamento del canone RAI. Ricapitoliamo quali sono le casistiche di esenzione previste e con quale modalità dovrà essere presentata la richiesta.

Chiunque sia in possesso di almeno un apparecchio televisivo è obbligato al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. Il canone, pari a 90 euro, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia (a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione).

Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015), infatti:

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona risieda;
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica.

Sono però previste alcune casistiche di esenzione, basate sul reddito e sulla condizione dei soggetti obbligati al pagamento, che possono essere così riassunte.

1) Cittadini ultrasettantacinquenni

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. L’esenzione spetta:

  • per l’intero anno se il compimento del 75° anno avviene entro il 31 gennaio dell’anno stesso;
  • solo per il secondo semestre se il compimento del 75° anno avviene dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno di riferimento.

Si specifica che i soggetti che avevano già presentato la dichiarazione sostitutiva in anni precedenti, qualora le condizioni di esenzione permangano, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva (ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto) è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Inoltre, i cittadini che hanno pagato il canone TV pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso.

La richiesta di esenzione per gli ultrasettantacinquenni deve essere presentata entro:

  • il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno;
  • il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre.

2) Contribuenti con utenza elettrica residenziale non in possesso di alcun apparecchio televisivo

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio TV sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica. La richiesta di esenzione va presentata tramite l’apposito modello di autocertificazione. Il medesimo modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto non è presente alcun apparecchio TV.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio TV, secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 31 gennaio per essere esonerati tutto l’anno;
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre).

3) Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone TV, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici;
  • i funzionari o gli impiegati consolari;
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

I soggetti interessati possono presentare l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva in ogni giorno dell’anno, dichiarazione che, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.

Qualora vi fossero variazioni dell’incarico cui è legata la condizione di esenzione, sarà onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati. Sarà possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva anche per comunicare:

  • il rinnovo o il rilascio di una nuova carta d’identità diplomatica;
  • eventuali variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica.

Modalità di presentazione richiesta di esenzione

Qualunque sia la causa di esenzione, la richiesta per il riconoscimento dovrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:

  • apposito servizio web disponibile all’interno dell’area riservata dei servizi telematici;
  • invio, tramite raccomandata, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino;
  • invio del modulo firmato digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo canonetv@postacertificata.rai.it;
  • consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Sara Leon – Centro Studi CGN