Vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro

A seguito della definizione del protocollo a regolamentazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS CoV-2 nei luoghi di lavoro, siglato in data 6 aprile 2021 dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, dall’Inail, dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid e le parti sociali, l’Inail ha pubblicato le prime indicazioni utili in merito.

In particolare, le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali anti SARS-CoV-2 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti, ove presenti.

Il protocollo contiene l’indicazione di determinati presupposti, di seguito indicati, considerati imprescindibili per la realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro.

I requisiti che necessariamente devono sussistere sono i seguenti:

  • la disponibilità di vaccini;
  • la disponibilità dell’azienda;
  • la presenza ovvero disponibilità del medico competente o di personale sanitario adeguatamente formato afferente ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, individuato dal Datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento;
  • la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
  • l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
  • la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’istituzione dei punti vaccinali dovrà, inoltre, garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

Infatti, la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici, ma la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi e degli strumenti per la registrazione dell’attività vaccinale resta a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti.

Viene tuttavia ribadito che la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento, in quanto tale iniziativa è finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. L’Azienda Sanitaria di riferimento, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, potrà effettuare controlli sullo stato dei luoghi, sui requisiti essenziali e sulla correttezza delle procedure adottate per l’effettuazione dell’attività.

L’azienda o l’Associazione di categoria di riferimento che intenda aderire all’iniziativa dovrà darne comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, secondo le modalità che dovranno essere stabilite a livello regionale o dalla Provincia Autonoma.

L’Azienda Sanitaria Locale, una volta verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio dell’attività, concorda le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro.

Chi ritirerà il vaccino dovrà garantirne la corretta gestione con particolare riferimento al mantenimento della catena del freddo.

Oltre ai presupposti imprescindibili per la realizzazione del piano vaccinale nei luoghi di lavoro, l’azienda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Tuttavia, per favorire anche i datori di lavoro con pochi lavoratori o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative destinate a coinvolgere lavoratori di più imprese;
  • sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. Resta inteso che il lavoratore potrà aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione;
  • struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;
  • dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
  • ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione). Gli ambienti dedicati all’attività, purché adeguatamente attrezzati, possono essere interni, esterni o mobili, in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa. L’idoneità degli ambienti destinati all’attività sarà valutata da parte dell’Azienda Sanitaria fornitrice del vaccino;
  • il datore di lavoro o l’Associazione di categoria di riferimento dovrà garantire l’approvvigionamento a proprio carico di quanto ritenuto necessario al fine della corretta vaccinazione dal medico competente o dal personale sanitario incaricato.

Inoltre, il personale coinvolto nella vaccinazione dovrà partecipare a specifici percorsi formativi in tema di somministrazione in sicurezza del vaccino anti Covid-19.

La campagna di vaccinazione negli ambienti di lavoro deve avvenire secondo modalità che permettano di garantire:

  • la pianificazione dell’attività con adeguato anticipo, in considerazione della complessità organizzativa;
  • il rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio;
  • un’adeguata informazione ai soggetti destinatari delle vaccinazioni (datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori) circa le modalità organizzative e, più specificamente, sulla somministrazione del vaccino previsto;
  • l’accettazione delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti assicurata da personale incaricato (interno/esterno);
  • il rispetto della modulistica predisposta a livello nazionale relativa a scheda anamnestica e consenso informato;
  • il rispetto delle indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino;
  • la programmazione e preparazione alla gestione di eventuali eventi avversi, anche in coerenza con i piani di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
  • il rispetto delle indicazioni regionali per l’alimentazione dei flussi informativi.

Con riferimento all’iter procedurale per la somministrazione del vaccino devono essere assicurati i medesimi metodi previsti a livello nazionale.

Pertanto, il medico vaccinatore è tenuto ad informare il soggetto in merito alla vaccinazione, ad illustrare i contenuti dell’informativa ministeriale e ad acquisire il valido consenso alla vaccinazione, utilizzando la modulistica unificata predisposta a livello nazionale.

La registrazione della vaccinazione dovrà essere effettuata subito dopo la somministrazione, direttamente nel luogo di vaccinazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione. La registrazione, anche di un’eventuale reazione avversa, dovrà essere effettuata secondo le modalità previste nella Regione ovvero Provincia Autonoma di riferimento.

Infine, dopo l’esecuzione delle vaccinazioni, il personale vaccinatore è tenuto ad invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, allo scopo di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza e, pertanto, è necessaria la previsione di risorse adeguate alla gestione delle stesse.

Il protocollo prevede, inoltre, la raccomandazione per i soggetti più a rischio che la vaccinazione venga effettuata in ambiente protetto, presso le sedi competenti.

L’azienda che aderisce al piano vaccinale è tenuta ad assicurare la somministrazione anche della seconda dose di vaccino, laddove prevista, secondo le tempistiche stabilite per ciascun farmaco.

Nel caso in cui alcuni soggetti dovessero manifestare una reazione grave alla prima dose, non dovranno sottoporsi alla seconda dose in ambito lavorativo, ma dovranno essere inviate alla competente Azienda sanitaria di riferimento per le necessarie valutazioni.

Invece, i soggetti che dovessero manifestare una reazione locale a insorgenza intorno all’area del sito di iniezione dopo la prima dose potranno ricevere la seconda dose in ambito lavorativo, preferibilmente nel braccio controlaterale a quello utilizzato per la prima.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dalla Salute del 3 marzo 2021, è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa.

L’adesione alla vaccinazione in ambito aziendale del lavoratore è volontaria. Pertanto, il datore di lavoro che si attivi per la realizzazione di un piano vaccinale aziendale non potrà rendere l’adesione obbligatoria per i lavoratori né, tantomeno, applicare eventuali sanzioni nei confronti dei lavoratori non aderenti.

Infine, è importante sottolineare come la vaccinazione in azienda rappresenti solamente un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che rimangono sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione.

Il piano nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede infatti che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

Pertanto, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda, potrà in ogni caso vaccinarsi rispettando la “procedura standard” stabilita dal piano di vaccinazione a livello nazionale.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato