Il termine per usufruire della chiusura delle partite Iva inattive è stato spostato al 2 aprile 2012 (il 31 marzo previsto dalla norma scade di sabato) dal cosiddetto decreto mille-proroghe. La mini-sanatoria era scaduta il 4 ottobre 2011 ma il legislatore si era subito accorto che i tempi fissati dal D.L. n. 98/2001 (90 giorni dalla entrata in vigore del decreto) erano stati troppo brevi e molti contribuenti hanno appreso la notizia della possibilità di beneficiare della definizione a termini ormai scaduti.
L’articolo 29, comma 6 del D.L. n. 216/2011 riapre i termini concedendo, di fatto, altri 3 mesi di tempo. Per chiudere la partita Iva inattiva basterà pagare 129 euro mediante il modello F24 – elementi identificativi adoperando il codice tributo 8110.
Si ricorda che l’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato aveva introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.
La modalità agevolativa è, quindi, consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
La chiusura della partita IVA è effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.
Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima non ha posto a carico del contribuente ulteriori adempimenti da porre in essere.
In particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate, considerato che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi (sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali) vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Parimenti, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972.
Inoltre, per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento.
In presenza delle suddette condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione ridotta sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.
Autori: Paolo Ricci e Luca Ricci – Centro Studi CGN