Nel 2020 le aziende italiane hanno fronteggiato la crisi causata dalla pandemia mondiale facendo affidamento su una serie di agevolazioni che il Governo ha erogato sotto diverse forme: contributi a fondo perduto e crediti d’imposta. Ma come devono essere trattati fiscalmente e contabilmente tali aiuti economici?
Dal punto di vista fiscale, è stato chiarito a più riprese che i contributi a fondo perduto concessi nel 2020 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e Irap e non rilevano ai fini del calcolo per la deduzione degli interessi passivi.
Dal punto di vista contabile, tali contributi rientrano nella categoria dei contributi in conto esercizio, poiché finalizzati a integrare i ricavi dell’azienda. In base al principio contabile OIC12, tali somme andranno rilevate, secondo il principio della competenza, nella voce A.5 del Conto Economico.
Supponendo di aver ricevuto un contributo a fondo perduto “DL rilancio” (DL n. 34/2020) di euro 5.000, contabilmente si procederà con le seguenti due scritture.
Rilevazione del contributo a fondo perduto:
Accredito sul conto corrente:
Medesimo discorso va fatto per i crediti d’imposta collegati alle locazioni e alla sanificazione e adeguamento dei locali di lavoro. Entrambi vanno rilevati nella voce A.5 del Conto Economico come contributi in conto esercizio.
Supponendo di aver pagato, nell’anno 2020, euro 1.500 + IVA a titolo di mensilità derivante da contratto di affitto di un immobile ad uso commerciale, contabilmente si procederà con le seguenti due scritture:
Ricezione della fattura relativa al canone di locazione mensile:
Pagamento del canone mensile di locazione:
Rilevazione del bonus locazioni (euro 1.500 x 60% = euro 900):
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/