Automatico, integrativo, alternativo e a conguaglio: il contributo a fondo perduto si fa in quattro per garantire sostegni agli operatori costretti alla chiusura a causa della pandemia Covid-19. Analizziamone in sintesi i caratteri essenziali.
L’art. 1 del DL “Sostegni-bis” (in corso di pubblicazione) offre un ventaglio di interventi che possiamo così sintetizzare:
- contributo automatico, di importo pari a quanto già ricevuto in occasione del primo Decreto Sostegni;
- contributo integrativo, con le stesse percentuali, sussistendo un calo di almeno il 30% del fatturato medio confrontando il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- contributo alternativo, per gli esclusi dagli aiuti precedenti, contributo in percentuale, sussistendo un calo di almeno il 30% del fatturato medio del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- contributo a conguaglio-reddituale, legato al risultato economico d’esercizio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 rispetto al 31 dicembre 2019.
La prima tipologia (art. 1, commi 1-4) prevede l’erogazione automatica del contributo a fondo perduto in favore dei soggetti:
- titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
- già beneficiari del contributo di cui al Decreto Sostegni (ex art. 1 del DL 41/2021).
In favore di tali soggetti verrà accreditato o riconosciuto il corrispondente credito d’imposta per un importo pari a quanto già percepito in occasione della prima versione del Decreto Sostegni. L’erogazione avverrà:
- senza presentazione di nuova istanza;
- senza possibilità di modificare l’opzione richiesta con la prima istanza tra accredito diretto oppure credito d’imposta.
I soggetti che si sono visti sospendere la prima istanza per “incoerenze su fatturato/corrispettivi o dichiarazione” dovranno necessariamente attenderne lo sblocco per potere accedere al beneficio automatico.
Per i beneficiari del primo sostegno (nonché di quello automatico di cui al punto precedente) è prevista un’integrazione del contributo a fondo perduto che può essere richiesto in caso di calo del fatturato di almeno il 30% confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In presenza di una differenza superiore rispetto a quanto già beneficiato si applicano regole e percentuali già previste:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Posto che il contributo automatico del Decreto Sostegni bis è pari al 100% di quanto già ottenuto in occasione del primo Decreto Sostegni, per ottenere il fondo perduto integrativo va presentata un’apposita istanza che riguarderà la differenza in favore del contribuente.
Da un punto di vista operativo, è necessario presentare la LIPE del primo trimestre 2021, nonché attendere il decreto attuativo con l’istanza di presentazione e l’apertura del canale telematico.
La terza tipologia riguarda i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Per questi soggetti è possibile ottenere il contributo fino a un massimo di 150.000 euro:
- in presenza di un calo del fatturato di almeno il 30% verificatosi nel periodo 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- applicando un coefficiente alla fascia di ricavi/compensi di appartenenza (cioè dichiarati nel 2019) che risultano essere superiori rispetto a quelli applicati per coloro che hanno già beneficiato del contributo ex DL 41/2021 pari a:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Anche in questo caso è necessario attendere il provvedimento attuativo che disponga la nuova modulistica e l’apertura del canale telematico. L’stanza è subordinata alla trasmissione telematica della LIPE del I trimestre 2021.
L’ultima tipologia disciplinata ai commi dal 16 al 27 ha natura residuale e a conguaglio e prende in considerazione una forma di sostegno legata al peggioramento delle condizioni reddituali. Spetta fino a un massimo di 150.000 euro ai soggetti che:
- hanno dichiarato ricavi/compensi non superiori a 10 milioni nel 2019;
- abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2019;
- la misura del peggioramento in termini percentuali verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Ai fini del calcolo del reddito dell’esercizio non si tiene conto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei decreti legge 34, 104, 137, 172 del 2020 e 41 del 2021. La misura del contributo sarà riconosciuta al netto di tutti gli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti in precedenza. Il contribuente potrà optare per l’accredito diretto oppure in compensazione con F24 tramite il meccanismo del credito d’imposta.
Particolare attenzione va posta ai seguenti aspetti:
- l’istanza per ottenere il beneficio può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;
- la misura in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN