Gli imprenditori agricoli che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato non possono utilizzare il modello 730 per dichiarare i propri redditi. A specificarlo sono le stesse istruzioni di compilazione del modello.
Si ricorda che i produttori agricoli possono presentare il modello 730 alle seguenti condizioni:
- non devono essere titolari di reddito d’impresa (è necessario il rispetto del limite di cui all’art. 32 del TUIR);
- devono essere esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni IRAP, IVA e 770;
- non devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nel quadro RS del Modello Redditi 2021.
A conferma di ciò si evidenzia come nel modello 730/2021 sia stato eliminato il rigo E82, presente nel modello dichiarativo dello scorso anno e deputato ad accogliere la detrazione IRPEF del 19% riservata ai giovani agricoltori in relazione alle spese di affitto sostenute per i terreni agricoli. In tale rigo venivano dichiarati gli importi relativi alla detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-quinquies.1 del TUIR che consiste in un riconoscimento del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto, nel limite di 80,00 euro per ettaro e 1.200 euro annui, a favore dei giovani IAP e coltivatori diretti under 35, purché iscritti nella previdenza agricola.
Tale detrazione, riconosciuta a favore dei giovani IAP e dei coltivatori diretti nel rispetto del regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, è un aiuto di Stato. Pertanto, il produttore agricolo che ne beneficia è tenuto a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS del fascicolo 3 del modello Redditi 2021 e ad abbandonare il modello 730 che risultava ben più comodo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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