Il lungo periodo di crisi economica dovuto alla pandemia da COVID-19 è ricaduto su famiglie ed imprese. Ma sin dall’inizio di questo difficile periodo, si sono susseguite una serie di disposizioni che, concatenandosi tra loro, hanno in sostanza “congelato” i pagamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione e dagli avvisi di addebito per somme dovute all’INPS.
Il Decreto Sostegni bis ha ulteriormente prorogato il termine del 30 aprile 2021, differendo quindi la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento e addebiti INPS di cui si è detto.
Pertanto, con il Decreto Sostegni bis si dispone:
- la sospensione delle notifiche di nuove cartelle esattoriali, fino al 30 giugno 2021;
- la sospensione dei pagamenti ricadenti nel periodo 21 febbraio 2020 per i soggetti in “zona rossa” e 8 marzo 2020 per gli altri, fino al 30 giugno 2021, relativi a cartelle esattoriali e rate derivanti da piani di dilazione di cui sopra, che opera fino al 30 giugno 2021 per cui le somme dovute dovranno essere pagate entro il 31 luglio 2021. Per evitare di pagare in unica soluzione, entro lo stesso termine del 31 luglio 2021, è possibile presentare istanza di rateizzazione che può essere concessa fino a un massimo di 72 rate entro la soglia di € 100.000 senza dovere documentare la temporanea situazione di difficoltà. Dato che il giorno 31 luglio 2021 cade di sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto;
- la possibilità di presentare istanza di rateizzazione per ottenere un nuovo piano di dilazione dei debiti decaduti da precedenti piani di dilazione senza la necessità di saldare le rate scadute del piano precedente.
Giacché l’entrata in vigore del D.L. Sostegni bis è del 26 maggio 2021, si è creato un varco temporale decorrente dal 1° maggio 2021 (giorno successivo alla fine del termine fissato dalla precedente sospensione) fino al 26 maggio 2021.
Ciò significa che, se l’Agente della Riscossione ha adottato atti o provvedimenti oppure svolto adempimenti nel periodo 1° maggio 2021 – 26 maggio 2021, essi rimangono validi.
Allo stesso modo, se nel predetto arco temporale si fossero eseguiti dei pagamenti, gli eventuali interessi di mora corrisposti, sanzioni e somme aggiuntive corrisposti, resteranno acquisiti senza diritto a restituzione.
Inoltre, fino al 30 giugno 2021 restano sospese le verifiche che le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 prima di disporre pagamenti di importo superiore ad € 5.000. Pertanto, fino a quella data, i predetti uffici dovranno procedere col pagamento in favore dei soggetti beneficiari.
Per un quadro sintetico ma completo di tutte le disposizioni in essere in materia di riscossione si può consultare il vademecum del 28 maggio 2021, pubblicato dall’Agenzia entrate Riscossione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo