Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021 sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2020. A causa della pandemia e della conseguente crisi economica, il MEF ha emanato inoltre il DM del 2 febbraio 2021, con il quale sono state introdotte delle nuove cause di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Nel decreto viene stabilito quanto segue:
“Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:
- che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al presente decreto.”
Causa esclusione calo ricavi almeno del 33%
In merito alla prima causa di esclusione dagli ISA riguardante il calo del 33%, quest’ultimo fa riferimento ad un calo dei ricavi e non al calo del fatturato sul cui valore veniva invece calcolato il contributo a fondo perduto.
Tali soggetti dovranno indicare il codice 15 in sede di compilazione del modello redditi come precisato nelle istruzioni ministeriali.
Causa esclusione apertura della partita IVA nell’anno 2019
I contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2019 già esonerati dall’applicazione degli ISA per l’anno d’imposta 2019 beneficiano dunque dell’esonero anche per l’anno 2020.
Il codice da indicare nel modello redditi è il 16.
Causa esclusione per i soggetti con codice Ateco presente nell’allegato 1
Infine, la terza causa di esclusione riguarda tutti i soggetti che svolgono un’attività che è ricompresa nell’allegato 1 del Decreto. La ratio alla base di tale esclusione comprende dunque tutti quei soggetti che sono stati oggetto di provvedimenti di chiusura o che hanno subito delle limitazioni nello svolgimento delle loro attività.
In data 9 aprile 2021 si è riunita una commissione di esperti che, con un intervento straordinario, ha escluso dall’applicazione degli ISA ulteriori 82 codici Ateco sulla base di specifiche analisi eseguite sui dati presenti nelle liquidazioni periodiche IVA e della fatturazione elettronica.
Il codice da indicare è il 17.
Evidenziamo che nelle Istruzioni del modello redditi 2021 viene introdotto anche il codice 18, la cui applicazione rinvia alle istruzioni parte generale degli ISA; tale codice non trova però corrispondenza nelle istruzioni e, per questo motivo, non sembra ad oggi utilizzabile.
Nella circolare n. 6/E/2021 l’Agenzia delle Entrate in merito alle nuove cause di esclusione ha precisato quanto segue:
- tutti i contribuenti esonerati dovranno provvedere alla compilazione ed invio del modello ISA ai soli fini statistici;
- i contribuenti possono esimersi dal prelievo dei dati precalcolati;
- i soggetti esonerati non possono in alcun modo accedere ai benefici premiali ISA.
Si precisa che rimangono comunque valide le cause di esclusione già in vigore.
Monica Casalicchio – Centro Studi CGN