A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Sostegni bis, entrano in vigore le nuove disposizioni in area lavoro. In particolare, il Legislatore introduce ulteriori novità in materia di ammortizzatori sociali, con una particolare attenzione rivolta alle aziende industriali.
Prima di entrare nel dettaglio della nuova disciplina, riepiloghiamo di seguito le disposizioni tuttora vigenti in materia.
Il Decreto Sostegni (Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41) ha introdotto ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
- trattamento ordinario di cassa integrazione salariale (Cigo) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, a favore di datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, a favore di datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tali trattamenti possono essere richiesti solamente per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021). Non è dovuto alcun contributo addizionale.
Infine, è riconosciuto il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la medesima azienda ai sensi dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
L’articolo 40 del Decreto Sostegni bis prevede invece che, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati:
- destinatari della cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi riconducibili all’emergenza Covid di cui al D.L. n. 41/2021
- che nel primo semestre dell’anno 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019
possano presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni relative alla durata del trattamento e alle causali (articoli 4 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015) per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche in tal caso non è dovuto alcun contributo addizionale.
È necessaria la preventiva stipulazione di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo viene stipulato.
Il trattamento retributivo perso deve essere determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale verrà ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Gli accordi collettivi aziendali devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015) e la relativa contribuzione figurativa.
L’art. 40 del D.L. n. 73/2021 richiama, quali beneficiari del trattamento di integrazione salariale in esame, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del Decreto Legge n. 41/2021. Non è pertanto chiaro se i datori di lavoro potenzialmente beneficiari della misura siano i datori di lavoro che abbiano beneficiato della cassa integrazione guadagni ordinaria in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ovvero se il trattamento possa essere concesso anche ai datori che, pur rientrando nell’ambito di applicazione del suddetto art. 8, comma 1, non abbiano usufruito della Cigo Covid.
Inoltre, con riferimento all’accordo collettivo aziendale da sottoscrivere preventivamente rispetto alla richiesta di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui si tratta si attendono chiarimenti in merito alle tempistiche entro cui devono essere sottoscritti tali accordi.
Il Decreto Sostegni bis all’art. 40, comma 3 riconosce, infine, a favore dei datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 che a decorrere dal 1° luglio 2021 presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 con conseguente sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
In tal caso la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa può derivare da una delle seguenti causali:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (Cigo);
- situazioni temporanee di mercato (Cigo);
- riorganizzazione aziendale (Cigs);
- crisi aziendale (Cigs);
- contratto di solidarietà (Cigs).
I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, come sopra specificato, sono soggetti all’applicazione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.
Resta in ogni caso possibile procedere a licenziamenti collettivi ovvero individuali per giustificato motivo oggettivo nelle seguenti ipotesi:
- nel caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
- in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In tal caso ai lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (NASpI);
- in caso di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato