Dichiarazione sostitutiva unica: coniugi con diversa residenza e altri casi particolari

Il calcolo dell’ISEE e la compilazione della relativa dichiarazione sono strettamente legati alla composizione del nucleo familiare. In questo articolo, attraverso alcuni esempi pratici, facciamo chiarezza su uno dei vincoli più comuni caratterizzanti la composizione del nucleo, cioè il matrimonio.

La normativa ISEE da tale punto di vista è alquanto semplice e chiara: “i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano inseriti nello stesso stato di famiglia”, indipendentemente quindi dalla loro residenza.

Pertanto qualora i coniugi abbiano diversa residenza anagrafica, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, essi saranno considerati sempre parte dello stesso nucleo, identificato sulla base dello stato di famiglia di uno dei due coniugi (c.d. famiglia anagrafica). Tale scelta, presa di comune accordo dagli stessi consorti, ne determinerà anche la residenza familiare per l’intero periodo di validità della dichiarazione ISEE.

Dal punto di vista pratico, pur risultando inseriti in differenti stati di famiglia quindi, i coniugi saranno chiamati a scegliere quale dei due stati di famiglia prendere a riferimento per definire il loro nucleo; successivamente, alle persone presenti nello stato di famiglia prescelto si aggiungeranno il coniuge avente diversa residenza ed eventuali soggetti a suo carico.

Esempio

Lucia e Marco sono sposati. Lucia risiede con la madre Luisa e il padre Vincenzo a Roma mentre Marco risiede con il fratello Luca a Milano.

Dall’accordo tra i coniugi potrebbero scaturire due ipotesi di nucleo familiare:

  1. nel caso venga scelto lo stato di famiglia di Lucia, oltre a lei ne faranno parte: Marco, la madre Luisa e il padre Vincenzo;
  2. nel caso venga scelto lo stato di famiglia di Marco, oltre a lui ne faranno parte: Lucia e suo fratello Luca.

Come già detto in precedenza, la scelta dello stato di famiglia di riferimento sarà vincolante per l’intero anno di validità della dichiarazione ISEE ed è di pura convenienza.

Con l’entrata in vigore del Decreto n. 4 del 28 gennaio 2019 (modificato dalla Legge di conversione del DL 4/2019) è stato specificato che i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio se continuano ad avere la stessa residenza.

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente, si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

La c.d. “separazione di fatto” non è condizione sufficiente per determinare la divisione dei coniugi nella definizione del nucleo.

Abbiamo detto che i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il solo criterio anagrafico”.

Esempio

Maria e Giuseppe sono sposati e hanno stabilito la loro residenza a Milano. Maria e Giuseppe sono a carico ai fini IRPEF dei propri genitori. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto solo da Maria e Giuseppe in quanto, nel considerare il loro nucleo familiare, si farà riferimento esclusivamente al loro stato di famiglia (criterio anagrafico).

Infine, vale la pena sottolineare alcune casistiche particolari ma spesso ricorrenti:

  • il coniuge legalmente separatoche non trasferisce la propria residenza, risultante ancora inserito nello stato di famiglia d’origine, ai fini ISEE risulterà ricompreso nel nucleo familiare dell’altro coniuge;
  • qualora uno dei coniugi, non convivente e non separato legalmente, risulti irreperibile, l’altro coniuge per poter escluderlo dal suo nucleo familiare ISEE dovrà preventivamente denunciare tale situazione alle autorità competenti;
  • se uno dei coniugi risulta in convivenza, ossia ha stabilito la sua residenza in un istituto di cura o in una caserma o in un istituto di detenzione, nel compilare la dichiarazione ISEE occorrerà obbligatoriamente considerare lo stato di famiglia dell’altro coniuge.

Rita Martin – Centro Studi CGN