L’INPS fornisce chiarimenti in merito allo sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, per gli anni 2020 e 2021, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
La Legge di Bilancio 2020 (Legge del 27 dicembre 2019, n. 160), ha introdotto, all’articolo 1, comma 8, uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro che occupano un numero pari o inferiore a 9 dipendenti e che assumono, nell’anno 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello).
Il beneficio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Tale regime agevolato è stato prorogato anche per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2021.
Si ricorda che il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di primo livello non sussistono obblighi contributivi con riferimento alle ore di formazione svolte dall’apprendista presso enti di formazione esterni, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione.
Inoltre, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta ad Interpello n. 22/2016, per tali periodi non retribuiti non è dovuta la contribuzione figurativa.
Il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è pertanto effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In origine l’art. 1, comma 773 della Legge n. 296/2006 stabiliva, per i contratti di apprendistato, che l’aliquota contributiva del 10% a carico dei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, fosse ridotta all’1,50% per il primo anno di contratto e al 3% per il secondo anno.
A partire dal terzo anno di contratto di apprendistato, per i datori di lavoro di cui sopra, l’aliquota del 10% veniva ridotta al 5%.
Ora tale contribuzione viene di fatto annullata per i primi tre anni.
I datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di primo livello sono inoltre esonerati dal versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI e del contributo di licenziamento (ticket di licenziamento) complessivamente pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è invece pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del contratto di apprendistato.
L’Inps con propria Circolare del 18 giugno 2021, n. 87 fornisce chiarimenti in merito alla sgravio contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.
In particolare, l’applicazione del beneficio contributivo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
- il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Tale requisito deve sussistere al momento dell’assunzione con contratto di apprendistato di primo livello. Pertanto, il beneficio permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il suddetto limite dimensionale;
- l’assunzione dell’apprendista di primo livello deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Lo sgravio contributivo comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento della sola aliquota contributiva a carico del datore di lavoro come sopra specificato (1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno e 5% per il terzo anno).
Per i periodi contributivi maturati successivamente al terzo anno di contratto, come disposto dalla Legge n.160/2019, si applica l’aliquota contributiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (e non del 5% come invece previsto dalla disciplina che regolamenta il contratto di apprendistato di primo livello).
Inoltre, per tutta la durata del contratto di apprendistato si applicano gli esoneri contributivi relativi al ticket di licenziamento e all’indennità di disoccupazione.
Qualora l’apprendista abbia già svolto periodi di apprendistato di primo livello presso altri datori di lavoro, lo sgravio totale della contribuzione, a favore del datore di lavoro che occupa sino a 9 dipendenti, potrà essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi.
Nelle ipotesi in cui un contratto di apprendistato di primo livello, stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, venga trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, lo sgravio contributivo sarà riconosciuto solamente per il periodo antecedente la trasformazione.
Con riferimento al requisito occupazionale, ai fini del computo del numero dei dipendenti si devono considerare:
- i lavoratori subordinati di qualunque qualifica;
- i dipendenti part-time (in proporzione all’orario di lavoro svolto);
- i lavoratori a tempo determinato (numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato impiegati nell’ultimo biennio sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro);
- i lavoratori intermittenti (in proporzione all’orario di lavoro svolto nell’arco di ciascun semestre);
- i lavoratori assenti, anche se non retribuiti, solamente nel caso in cui non venga computato il sostituto.
Sono invece esclusi dal computo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori somministrati. Questi ultimi si considerano in forza presso l’agenzia di somministrazione.
Al fine della fruizione dell’esonero contributivo, il datore di lavoro:
- deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge e di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il beneficio è inoltre riconosciuto nel limite dei massimali previsti dal regime degli aiuti di stato de minimis. Pertanto, lo sgravio potrà essere fruito solo qualora l’intero importo, quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile, non superi il massimale previsto dai Regolamenti europei in materia di de minimis nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso al momento della richiesta di esonero e due esercizi finanziari precedenti), tenendo in considerazione tutti gli aiuti rientranti nel predetto regime a qualsiasi titolo concessi al medesimo datore di lavoro.
Qualora il datore di lavoro risulti privo di regolarità contributiva ovvero violi norme a tutela delle condizioni di lavoro ovvero obblighi di legge o di contratto collettivo, ma l’importo dello sgravio non determini il superamento, nel triennio di riferimento, dei massimali stabiliti dal regime de minimis, il datore è tenuto al versamento della contribuzione prevista per l’apprendistato di primo livello, alla contribuzione relativa all’indennità di disoccupazione e al pagamento del ticket di licenziamento.
Infine, i datori di lavoro interessati all’esonero che abbiano assunto apprendisti a partire da gennaio 2020 e abbiano utilizzato un codice contribuzione improprio, per il recupero delle differenze contributive dovranno utilizzare il codice causale di nuova istituzione “L603”. La valorizzazione del codice causale può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio e agosto 2021.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato