Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni sono finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale mediante l’attribuzione, su una scala da 1 a 10, del grado di affidabilità fiscale. L’applicazione degli ISA prevede la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall’Agenzia delle Entrate che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello Redditi, nel termine previsto per lo stesso, attraverso l’utilizzo di uno specifico software.
Ai livelli di affidabilità fiscale vengono collegati determinati benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020 (ex art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017) che si riepilogano nella seguente tabella:
I benefici relativi all’utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2020 o alla media dei giudizi relativi al 2019 e al 2020, sono spendibili per i crediti maturati nell’anno 2021 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2022) e nei primi tre trimestri del 2022 (risultanti dai relativi modelli TR).
Si evidenzia la scelta di confermare (come per l’anno precedente) l’affidabilità correlata anche alla storia del contribuente oltre che quella correlata all’anno di applicazione. In particolare, il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è stato individuato secondo i seguenti criteri:
- per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita a un solo anno, è fissata a 8 e 8,5, il punteggio è stato aumentato di un importo pari a “0,5”
- per quanto riguarda i benefici premiali il cui punteggio, riferito a un solo anno, è fissato a 9, è stato mantenuto il medesimo valore.
Per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità 2020 viene confermato il criterio dello scorso anno che prevedeva un livello di affidabilità almeno pari a 8 con evidenza della circostanza che, a differenza degli altri benefici, non è prevista la possibilità di accesso sulla base della media tra i punteggi relativi all’anno in corso e quello precedente.
L’innalzamento delle soglie per l’accertamento sintetico del reddito è subordinato all’attribuzione del punteggio ISA almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2020 ovvero, alternativamente, pari a 9 ottenuto come media tra il 2020 e il 2019. Al riguardo, si ritiene utile precisare che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, è necessario applicare gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, unitamente all’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, è necessario che il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.
La fruizione dei benefici premiali è subordinata a livelli di punteggio che dovranno tener conto di un periodo d’imposta, il 2020, caratterizzato dalla pandemia. Tuttavia, anche se vengono riproposti gli stessi punteggi dello scorso anno per l’accesso alle agevolazioni, è il caso di tener presente che i risultati saranno ponderati in ragione dei correttivi previsti in base all’articolo 148 del decreto legge n. 34/2020 che introduce una metodologia statistico-economica che tiene conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN