Come noto, per l’acquisto di condizionatori d’aria è prevista una detrazione fiscale che spetta nella maggior parte dei casi fino al 65% a seconda degli interventi effettuati (50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio e 65% per l’installazione di condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza). Ma è possibile beneficiare della detrazione fiscale al 110% con il Superbonus, per la sostituzione del condizionatore d’aria? E se sì, quando? E quali sono i requisiti per godere del beneficio fiscale?
Si ha diritto alla detrazione del 110% per la sostituzione del condizionatore, solo se la sostituzione del condizionatore e i relativi lavori di installazione vengono eseguiti all’interno dei lavori di efficientamento energetico qualificati come “trainanti”.
Con riguardo alla detrazione fiscale del 110% sui condizionatori d’aria dobbiamo fare però una doverosa precisazione. L’intervento di sostituzione del condizionatore di per sé non prevede l’applicazione diretta della detraibilità al 110%. Il “regime ordinario” di detraibilità per questa spesa prevede la detrazione tra il 50% ed il 65% a seconda della tipologia di lavori.
Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio) ha previsto l’innalzamento delle detrazioni fiscali al 110% con il Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico, a patto di rispettare specifici requisiti e a patto che le spese sostenute siano attuate congiuntamente agli interventi strutturali (interventi trainanti). Ne consegue che la norma, pur non facendo esplicito riferimento ai condizionatori, amplia il beneficio fiscale agli interventi di sostituzione degli stessi.
E così, è possibile beneficiare della detrazione per la sostituzione del condizionatore d’aria nella misura del 110%, a condizione che l’intervento venga eseguito congiuntamente ad uno dei cosiddetti interventi trainanti come ad esempio l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali relative l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (cappotto termico).
Invece, nel caso in cui la sostituzione del condizionatore non sia legata ad un intervento trainante del Superbonus 110%, si potrà sfruttare la “naturale” detrazione fino al 65% in caso di acquisto di un condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per la sostituzione di uno di classe inferiore.
L’accesso alla misura agevolativa è vincolato al miglioramento di almeno 2 classi energetiche degli edifici coinvolti negli interventi o ai lavori che garantiscono il conseguimento della classe energetica più alta, da certificare attraverso l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Si precisa ulteriormente che l’articolo 119 comma 3, del decreto Rilancio stabilisce che gli interventi di efficientamento energetico realizzati sia sugli edifici condominiali, sia sulle singole unità immobiliari, devono rispettare i requisiti tecnici prescritti dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
L’articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.
In alternativa, è possibile optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com